Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29320 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23048-2018 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA AIAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2018 n. 376/2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto il diritto di F.E. a percepire da Poste Italiane s.p.a. il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo all’esercizio da parte del lavoratore dell’opzione in favore della corresponsione di 15 mensilità, oltre rivalutazione e interessi;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione F. sulla base di quattro motivi;

Poste Italiane S.p.A. con controricorso contesta le avverse deduzioni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione dell’art. 434 c.p.c., osservando che l’appello di Poste doveva ritenersi inammissibile perchè privo dei requisiti di cui all’art. 434 c.p.c.;

con il secondo motivo deduce error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti di cui all’art. 434 c.p.c.;

con il terzo motivo deduce error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) per mancata declaratoria di inammissibilità delle domande nuove proposte in appello ai sensi dell’art. 435 c.p.c.;

con il quarto deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione dell’art. 18 vecchio testo L. n. 300 del 1970, nella parte in cui la sentenza aveva limitato il risarcimento da licenziamento illegittimo alle sole retribuzioni maturate fino alla data di esercizio del diritto di opzione;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati giacchè la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per le quali era stata disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, facendo riferimento ai canoni enunciati da Cass. SU 27199 del 16/11/2017, che in questa sede devono essere ribaditi;

il terzo motivo è infondato, poichè la Corte territoriale ha chiarito che in appello Poste aveva fatto rinvio alle istanze di cui al ricorso monitorio, talchè ne discende l’assenza di novità rispetto all’ambito delle questioni originariamente proposte, costituendo ius receptum il principio in forza del quale non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte, basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado (Cass. 4 ottobre 2004 n. 19812, conforme Cass. n. 24055 del 25/09/2008);

del pari infondato è il quarto motivo, in mancanza di allegazione e prova da parte del lavoratore di un danno diverso da quello derivante da mero ritardo, in ragione del principio enunciato da Cass. Sez. U. n. 18353 del 27/08/2014, cui sono seguite molte altre pronunce conformi: (“In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (…), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18 cit., comma 5, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore nè può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della “mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”);

il ricorso, pertanto, va rigettato con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA