Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2932 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.D., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Antonella Zotti, ed elettivamente domiciliato presso il lo studio

dell’avv. Antonio Filardi, in Roma, piazza Apollodori 26;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il

07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1716/2018 del 7 novembre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 27 gennaio 2018, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 – nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria – per disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero, che non deve rilasciare procura; questione che – ad avviso della difesa – sarebbe rilevante nel caso di specie, in cui la procura in calce al ricorso è stata conferita successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria; 2) la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per il mancato aggiornamento dei dati relativi alla situazione di pericolo nel paese di provenienza dell’interessato.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è sia irrilevante sia, comunque, manifestamente infondata. Sotto il primo profilo è sufficiente osservare come lo stesso ricorrente abbia affermato di avere correttamente applicato la disposizione che ritiene incostituzionale, laddove evidenzia che la procura in calce al ricorso è stata conferita successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria. Sotto il secondo profilo, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 04), per la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3).

– 1.2. La seconda doglianza è inammissibile, perchè consiste nella mera riproposizione di rilievi che prescindono del tutto da un’analisi critica del provvedimento impugnato e con i quali non si contesta – neanche in via di mera prospettazione – la rilevata genericità della versione fornita dall’interessato circa il rischio di condanna all’ergastolo che egli correrebbe in quanto cristiano che aveva avuto un figlio con una donna musulmana al di fuori del matrimonio. Il ricorrente si limita, in sostanza, ad affermare, in via del tutto ipotetica, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dei rapporti di Amnesty International e del Ministero degli esteri circa la situazione della Nigeria nel 2018. Egli non prende, però, in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si esclude che nella regione del Delta State, dalla quale l’interessato afferma di provenire, esista una condizione di violenza discriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale da cui possa farsi derivare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente (che potrebbe assumere rilevanza ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c).

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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