Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2932 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2932 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 183-2011 proposto da:
LARDO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO ROLLE;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO 3 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM.TRIB.REG. dtt
P:e4ALat.rr
Td?g,.1.+4.01, depositata il 30/10/2009;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RILEVATO CHE:
La CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata – in

11020060022677040 emessa nei confronti di Antonio Lardo – in
riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio,
ravvisando la regolarità della notifica della cartella e la inammissibilità
del ricorso introduttivo originario del contribuente, perché
tardivamente presentato.
Antonio Lardo ricorre per cassazione con un motivo. L’Agenzia
replica con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. L’unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt.25 e 26 del
d.P.R. n.602/1973, all’art.60 del d.P.R. n.602/1973, all’art.1 del
d.lgs. n.261/1999, agli artt. 2 e 10 del d.m. Sviluppo economico 1
ottobre 2008, all’art.21 del d.lgs. n.546/1992 e all’art.1335 cod. civ.,
è inammissibile sotto vari aspetti.
2.

La censura concerne l’accertamento compiuto dalla CTR in

merito alla avvenuta notifica della cartella al contribuente in data
24.05.2006 ed è rivolta avverso la seguente statuizione della CTR «È
indubbio che il concessionario della riscossione abbia inviato
(circostanza confermata dal contribuente) una missiva che
giuridicamente può essere definita, presenti gli elementi sopra
evidenziati: “raccomandata”. Inoltre è circostanza non contestata che
sia pervenuta al destinatario. Dubbio è invece il contenuto della

controversia concernente la cartella di pagamento n.

suddetta missiva, avendolo il contribuente, come sopra detto,
contestato. Per redimere la controversia relativamente a questo
motivo deve, a giudizio di questo collegio, trovare applicazione, in via
analogica, il disposto dell’art.1335 cod. civ. nella parte in cui dispone
che “e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si
reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del

nell’impossibilità di averne notizia”. (…) Non hanno pregio i richiami
giurisprudenziali fatti da controparte in quanto riferiti all’ipotesi di
“plico raccomandato senza busta”».
In particolare il ricorrente sostiene che la statuizione della CTR
non ha colto la esatta portata dell’eccezione da lui stesso sollevata
circa la inidoneità della fotocopia di un avviso di ricevimento a
costituire prova certa della effettiva ricezione di un documento avente
il contenuto corrispondente a quello affermato dall’Ufficio e così
sintetizza il motivo (fol. 11 del ricorso): «La mera produzione da
parte dell’Amministrazione finanziaria (…) della fotocopia di un avviso
postale di ricevimento – in difetto di originale dell’atto notificato con
in calce la relata di notifica originale e dell’originale della cartolina
postale – in presenza di contestazione del ricorrente, è inidonea a
costituire prova certa della effettiva ricezione di un documento avente
il contenuto corrispondente a quello affermato ed a comprovare
pertanto, il perfezionamento della notificazione della cartella di
pagamento tributario al contribuente destinatario» (fol. 11 del
ricorso).
3. Osserva la Corte che la censura risulta del tutto generica e non
conferente con la statuizione impugnata.
4. Giova premettere che, come già affermato da questa Corte «La
produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a
mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla
R.G.N.183/2011
Cons. est. Laura Tricorni

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destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,

legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del
procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione
di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito,
poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie
fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle
autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal

sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di
sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure
se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.
(Cass. Sezione terza, n. 21003 del 08/09/2017).
Nel caso di specie, va rimarcato che il contribuente non ha mai
disconosciuto la conformità della fotocopia dell’avviso di ricevimento
all’originale, di guisa che la prospettazione di una differente valenza
probatoria tra fotocopia ed originale, appare del tutto non pertinente
al thema decidendum.
5. Quanto alla affermazione secondo la quale la fotocopia
dell’avviso di ricevimento non provava che il plico contenesse
effettivamente la cartella, ne va sottolineata la assoluta apoditticità e
genericità, stante l’assenza di qualsivoglia riferimento alla concreta
fattispecie in esame o ad emergenze istruttorie in tal senso orientate
e non esaminate.
Invero, con riguardo alla questione se la fotocopia dell’avviso di
ricevimento, sul quale era esattamente annotato il numero della
cartella – come accertato dalla CTR – fosse tale da fa presumere fino
a prova contraria la ricezione dell’atto, e sul soggetto onerato della
prova contraria, si deve ribadire che la relata di notificazione della
cartella di pagamento, in base ai modelli ministeriali approvati,
riporta il numero della cartella stessa, di guisa che – secondo quanto
già affermato da questa Corte – «in tema di notifica della cartella
esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
R.G.N.183/2011
Cons. est. Laura Tricorni

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pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non

1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di
ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione
produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta
pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente
consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui

trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione»
(cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015,
Rv. 635235, nonché Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015, Sez.
3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione, e Sez. 3,
Sentenza n. 23902 dell’11/10/2017).
Tanto chiarito, risulta evidente che la Commissione ha dato
corretta applicazione a detto principio e che toccava al contribuente
provare la mancata ricezione del contenuto del plico, che invece si è
limitato ad assumere in modo generico ed assertivo.
4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità che liquida nel compenso di €.1.200,00=, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2017.

all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi

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