Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2932 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17362/2012 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANGELA RULLO, ALBERTO COPPO;

– ricorrente –

CURATELA FALLIMENTO S.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

LICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ACTIS;

– controricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1823/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sig. A.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 1823/2011 della Corte d’Appello di Napoli depositata il 24.5.2011.

Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento S.G..

2. Nell’imminenza dell’udienza è pervenuta atto di rinunzia al ricorso per cassazione (sottoscritto dalla parte e dai suoi difensori), debitamente accettato dal controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La rinunzia all’impugnazione comporta ai sensi degli artt. 390 c.p.c. e segg., l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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