Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29319 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 847/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

3.12.09, depositata l’11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.

“La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 847 del 2009, rigettava l’appello proposto dal MIUR, nei confronti di P. A., avverso la sentenze del Tribunale di Chieti n. 867/08.

Il P., insegnante, con un orario di insegnamento articolato su un numero di ore settimanali eccedente l’orario di cattedra, aveva adito il suddetto Tribunale per vedersi computare la indennità integrativa speciale anche sulle ore eccedenti le 18 ore settimanali, in forza del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esplicitamente richiamato dall’art. 70 del contratto collettivo del 4 agosto 1995.

Il Tribunale aveva accolto la domanda.

Ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila il MIUR, prospettando un articolato motivo di ricorso, con il quale censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3 in combinato disposto con l’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare.

Il ricorso è manifestamente fondato, in ragione dei principi affermati nelle sentenze di questa Corte n. 1717 del 2011 e n. 23930 del 2010, le cui argomentazioni, che si condividono, sono di seguito riportate.

Nelle citate sentenze si è affermato: conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame. Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al comma 1 che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività’ aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.

E’ utile altresì sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.

Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: “fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.

In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove è disposto che; “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”. Infatti il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al “trattamento economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18A ora.

Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle “voci” componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale”.

Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale. Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce “un compenso proporzionato alla maggiore peno sita del lavoro protratto oltre i limiti dell’orario normale”. In detta sentenza la Corte ha affermato che la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.

Nè vi sono dubbi sulla compatibilità del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4 della parte 2A della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtù della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca Diritto ad un’equa retribuzione) dispone, per quel che qui rileva, che per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano: 1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retribuivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari … (comma 1), ed inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali (comma 2).

In primo luogo, com’è noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi. Inoltre questa Corte ha già affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245; n. 6264/2010), mentre, nella specie, è in questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali. Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale”.

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità liquidate in Euro 1430,00 per il primo grado (400,00 diritti, 1000,00 onorari); in Euro 1630,00 (di cui 400,00 per diritti e 1200,00 per onorario) per il secondo grado; in Euro 1500,00 per onorario, 30,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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