Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29319 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 12/11/2019), n.29319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25398-2018 proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI DOTT.

GIANCARLO CIANI;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2018 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso del 7/9/2017, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Chieti chiedeva, ai sensi dell’art. 414 c.c. e ss. e art. 712 c.p.c. e ss., l’interdizione o, in subordine, l’inabilitazione di C.A., con nomina nelle more di tutore provvisorio; il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava udienza di comparizione delle parti al 6/12/2017, ore 9,00, disponendo la notificazione del decreto al P.M., il quale avrebbe dovuto provvedere a notificare istanza e decreto all’interdicendo ed ai familiari dello stesso entro il 6/11/2017.

In prossimità dell’udienza, il PM inviava via pec nota scritta (doc. all.4), con la quale insisteva nell’accoglimento del ricorso, e per la concessione al tutore del potere di disporre anche in relazione ad eventuali ricoveri dell’interdicendo che si fossero resi necessari.

All’udienza del 6/12/2017, nessuno compariva ed il Giudice rinviava ex artt. 181 e 309 c.p.c. al 24/1/2018; a detta udienza, dato atto della mancata comparizione delle parti, il Giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del giudizio.

Il PM proponeva reclamo al collegio ex artt. 308 e 178 c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, per avere partecipato al procedimento, promuovendo lo stesso, e depositando conclusioni scritte e non occorrendo la presenza in udienza di un rappresentante del PM.

Il Collegio, con sentenza depositata il 9/7/2018, ha respinto il reclamo, osservando come le pronunce di legittimità invocate dal PM (sentenza 6136/2015 e ordinanza 22567 del 2/10/2013) si riferiscono a casi in cui il PM interviene e non già a casi, come quello in oggetto, in cui il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per l’interdizione.

Ricorre avverso detta pronuncia il PM con motivo unico, e si duole della violazione degli artt. 70,181 e 309 c.p.c., richiamando giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la partecipazione obbligatoria del PM non richiede la partecipazione al giudizio nè la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il PM sia informato del giudizio e posto in grado di sviluppare l’attività ritenuta opportuna.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti, che sia l’appello il mezzo di impugnazione avverso la sentenza resa ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva del reclamo avverso contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è stato affermato dalle Sezioni unite nella pronuncia 22848/2013, aggiungendo che, ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., detto procedimento di appello è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..(in senso conforme, la pronuncia resa a sezione semplice, 6855/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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