Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29318 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29518/2010 proposto da:
M.F. (OMISSIS), in proprio (quale procuratore
distattario di Ma.Gi. e D.G.),
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona
del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN
GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che
lo rappresenta e difende giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 828/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA
dell’11/05/2010, depositata il 23/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza dell’11.5 – 23.7.2010, la Corte d’Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da M.F., quale procuratore distrattario in due procedimenti di opposizione all’esecuzione poi riuniti, nei confronti dell’Inpdap, avverso la pronuncia di prime cure, che aveva asseritamente liquidato le spese in misura inferiore ai limiti di legge;
a Corte territoriale ha osservato che il valore della controversia andava individuato in una fascia di applicazione inferiore a quella indicata nella nota spese prodotta, che nella stessa erano state riportate voci e maggiorazioni non dovute e che l’appellante, a fronte delle contestazioni dell’appellato, non aveva fornito altra nota spese dalla quale potesse rilevarsi che, applicando la diversa fascia, sarebbero stati comunque violati i minimi tariffar; avverso tale sentenza della Corte territoriale, M.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, e rilevando che la Corte territoriale non si sarebbe dovuta limitare a confermare, nella sua interezza, l’ammontare delle spese quale liquidato in primo grado, senza provvedere a rideterminare, sulla base della minore fascia ritenuta applicabile, le singole voci relative a ciascuna della attività processuali svolte;
l’intimato Inpdap ha resistito con controricorso;
il ricorrente ha prodotto memoria, inammissibile perchè depositata il 12.12.2011 e, perciò, oltre il termine di cui all’art. 380 bis c.p.c.;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d’appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi sulla tariffa applicabile, nonchè sui criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale imposta dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (cfr, Cass., nn. 19419/2009; 21932/2006; 8158/2003; 1939/1999);
pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale, a fronte dell’avvenuto deposito della nota spese, avrebbe dovuto provvedere a rideterminare specificamente gli onorari e i diritti effettivamente spettanti, applicando alle singole voci indicate nella nota – e previa espunzione di quelle non dovute – gli importi corrispondenti in base alla fascia tariffaria di appartenenza della causa, anzichè limitarsi ad una conferma, sostanzialmente generica, della statuizione di prime cure;
3. in definitiva il ricorso va accolto siccome manifestamente fondato e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che pronuncerà conformandosi al suindicato principio e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011