Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29317 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato NESPEGA

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONNO GIOVANNI,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCI Mauro, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2489/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

27.11.09, depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che nulla

osserva;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 27.11 – 9.12.2009 la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da F.A. nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento della pensione di inabilità civile;

a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto di dover condividere le conclusioni delle CTU esperite nel primo grado di giudizio, secondo cui l’inabilità totale era stata raggiunta dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età;

2. avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, F. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

l’Inps ha resistito con controricorso;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. con la ricordata relazione è stato osservato quanto segue:

3.1 con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione, e con il secondo, deducendo plurime violazioni di legge, il ricorrente si duole della valutazione resa nelle ccttuu sulla data di raggiungimento della totale inabilità, dovendo a suo dire tale momento essere anticipato rispetto a ricovero ospedaliere del novembre 1999, posto che già nel 1996 risultava documentata la presenza di BPCO e che le malattie invalidanti preesistono rispetto al momento in cui vengono riscontrate e diagnosticate;

al riguardo va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medicolegale, qualora il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3519/2001;

10552/2003; 11054/2003; 17324/2005; 8654/2008);

nel caso che ne occupa non è ravvisabile alcuna contraddizione nelle argomentazioni della Corte territoriale, tale evidentemente non potendo essere considerata la pretesa erroneità dell’apprezzamento delle emergenze sanitarie effettuato dai CCTTUU, alle cui conclusioni il Collegio giudicante ha ritenuto di aderire;

ne consegue che, non essendo riscontrabili aspetti di illogicità, nè affermazioni scientificamente errate, deve convenirsi che le doglianze svolte si risolvono in manifestazioni di mero dissenso diagnostico, ovvero in censure di contenuto fattuale in ordine alla corretta lettura delle acquisizioni sanitarie, non determinanti un vizio motivazionale deducibile in questa sede di legittimità;

3.2 con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata rinnovazione in appello della CTU medico legale;

il motivo è manifestamente infondato, poichè rientra nella discrezionalità del giudicante la valutazione della necessità di disporre o meno il rinnovo di una consulenza tecnica d’ufficio già espletata nel precedente grado di giudizio;

nel caso di specie, inoltre, la CTU era già stata rinnovata in primo grado (con esiti coincidenti fra loro) e la Corte territoriale ha compiutamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere aderire alle conclusioni rese dai consulenti d’ufficio;

4. il Collegio condivide le suddette considerazioni, non ravvisando nelle argomentazioni svolte nel ricorso e nella memoria ragioni che consentano di addivenire a diverse conclusioni, cosicchè il ricorso va rigettato;

non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante l’avvenuta formulazione della dichiarazione ai fini dell’esonero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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