Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29317 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 22/12/2020), n.29317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19177-2016 r.g. proposto da:

G.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Ottorino Navarrd, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Valmontone, Via Casilina n. 177;

– ricorrente –

contro

ARENA NPL ONE SRL, (cod. fisc. (OMISSIS)) e per essa DOBANK SPA, con

sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. N.A., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Michele

Ranchino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,

alla Via Cristoforo Colombo n. 177;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 8.1.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello principale proposto da ASPRA FINANCE S.P.A., quale cessionaria del credito da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (a sua volta incorporante per fusione CAPITALIA spa) e, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 6 maggio 2008, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da G.C. avverso il decreto ingiuntivo n. 9377/2002, emesso in data 8 luglio 2002 dal Tribunale capitolino e la domanda riconvenzionale proposta dal medesimo G..

Il G. aveva, infatti, convenuto innanzi al Tribunale di Roma la Banca di Roma spa, deducendo l’illegittimità della revoca del contratto di apertura di credito, proponendo opposizione al menzionato decreto ingiuntivo e sostenendo che, a causa della revoca (erroneamente basata sulla dedotta mancanza di movimentazione del conto) aveva subito gravi pregiudizi di carattere lavorativo e di sostentamento personale. La causa in primo grado si era conclusa con l’accoglimento della domanda riconvenzionale del G., con conseguente condanna dell’istituto di credito al pagamento del risarcimento del danno e revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La corte del merito ha ritenuto che: a) come denunciato dalla società appellante, il giudice di prime cure non aveva in alcun modo motivato il provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo opposto e che, comunque, la revoca dal contratto di apertura di credito bancario era stata esercitata legittimamente dalla banca, ai sensi dell’art. 1845 c.c., comma 3, trattandosi di un contratto a tempo indeterminato per il quale occorreva solo il preavviso da parte dei contraenti per lo scioglimento del vincolo negoziale, preavviso correttamente azionato dall’istituto di credito nei confronti del correntista, tramite la nota del 31.5.2001 (ricevuta il 4 giugno 2001), con la quale era stato assegnato al G. termine di dieci giorni per ripianare l’esposizione debitoria; b) il diritto di recesso era stato, pertanto, legittimamente esercitato con la nota del 17 luglio 2001, ricevuta dal G. il 20 agosto 2001; c) non era condivisibile neanche la motivazione del giudice di prime cure secondo cui la condotta negoziale della banca si sarebbe concretizzata in comportamenti contrari alla buona fede e alla solidarietà contrattuale, posto che la disposizione contenuta nell’art. 6, lett. e, del contratto inter partes del 10 maggio 1991 – secondo cui “l’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite” – doveva essere interpretata nel senso che lo sconfinamento (anche ripetuto) non poteva assurgere a dimostrazione dell’intervenuto ampliamento del limite dell’apertura di credito, ma, al contrario, doveva essere inteso come manifestazione di un comportamento di mera tolleranza da parte della banca; d) nessun comportamento inadempiente era rintracciabile nella condotta negoziale della banca, che, pertanto, non era tenuta a corrispondere alcun risarcimento in favore del correntista, assorbendo tale pronunciamento ogni ulteriore doglianza della banca, in ordine alla quantificazione del danno ed anche in relazione all’ulteriore motivo dell’appello incidentale, volto ad ottenere la condanna dell’istituto di credito al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale; e) era fondata l’ulteriore censura della banca appellante in relazione all’immotivata revoca del decreto ingiunto opposto, nonostante il debitore opponente si fosse limitato a contestare il comportamento della banca nella gestione del conto e del contratto di apertura di credito, senza mai contestare il debito oggetto del provvedimento monitorio; f) le ulteriore censure – sollevate dal G. nell’appello incidentale ed incentrate sulla contestazione applicazione dell’anatocismo e della mancata prova del credito – dovevano considerarsi inammissibili, in quanto nuove e dunque proposte in violazione del precetto di cui all’art. 345 c.p.c.; g) il potere di sollevare officiosamente da parte del giudice nullità contrattuali doveva essere contenuto nel rispetto del principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. e dunque non poteva pretendersi che, nel caso in esame, la corte di appello accertasse la nullità delle clausole anatocistiche, in assenza di una contestazione del debitore riferita alla esattezza della quantificazione del credito da parte dell’istituto di credito. 2. La sentenza, pubblicata il 8.1.2016, è stata impugnata da G.C. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui la ARENA NPL ONE SRL (e per essa DOBANK SPA) ha resistito con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla domanda di improcedibilità dell’appello per inesistenza della notifica effettuata al difensore nominato nel solo primo grado di giudizio, nonchè omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2. Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza per omesso rilievo (anche officioso) del difetto di rappresentanza processuale di ASPRA Finance, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

3. Con il terzo motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di recesso dal contratto di apertura di credito.

4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per infondatezza della motivazione, nonchè per contrasto con la giurisprudenza citata nella motivazione stessa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

5. Il quinto mezzo deduce nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in ordine all’inammissibilità dell’appello rilevabile d’ufficio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed omessa motivazione sul medesimo punto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione dell’art. 345 c.p.c..

6. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di clausole vessatorie, nonchè in punto di contratti con i consumatori ed omessa motivazione su quest’ultimo punto; nonchè errata percezione delle emergenze processuali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla natura dell’attività economica di geometra svolta dal ricorrente e sulle risultanze del contratto di conto corrente.

7. Il settimo motivo articola vizio di omessa pronuncia ovvero di violazione di legge processuale anche in tema di rilevabilità d’ufficio delle questioni riguardanti la domanda di restituzione degli interessi ultralegali formulata nell’appello incidentale.

8. Il ricorso è infondato.

8.1 II primo motivo di censura è inammissibile.

8.1.1 Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, anche là dove il ricorrente censuri la violazione o falsa applicazione di norme processuali, quest’ultimo ha l’obbligo di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016).

8.1.2 Ciò detto, va subito evidenziato come la doglianza si presenti del tutto generica, senza alcuna indicazione degli atti di cui si assume la nullità processuale e della loro collocazione nell’incarto processuale, rendendo così la censura non autosufficiente e dunque irricevibile.

8.2 II secondo motivo è invece infondato.

Occorre evidenziare come la Aspra Finance abbia rilasciato in data 26 maggio 2008 procura notarile a Unicredit Management Bank Spa per la gestione dei propri crediti, compresa la facoltà di promuovere e resistere in giudizio, come poi verificatosi concretamente nel caso di specie ove Unicredit Management Bank spa, in persona del Dott. M., ha conferito all’Avv. Ranchino il mandato ad litem.

8.3 Il terzo mezzo è anch’esso infondato.

8.3.1 In realtà, la parte ricorrente richiede alla Corte di verificare se il comportamento negoziale della banca nella revoca del contratto di contratto di apertura di credito sia improntato ai canoni della buona fede contrattuale.

8.3.2 Sul punto, non può essere dimenticato che i giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme “elastiche”, che indichino solo parametri generali, presuppongono da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale.

Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. In tale quadro, è stato ritenuto, dunque, che ricorra il vizio di falsa applicazione di legge, denunciabile in cassazione, nel caso ad esempio, in cui il giudice di merito – nel valutare la diligenza del debitore della prestazione lavorativa – disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell’inadempimento sulla funzionalità del rapporto, parametrato al diffuso standard valutativo, come tale sorretto dai principi costituzionali e dagli altri principi dell’ordinamento positivo (cfr. anche, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3645 del 13/04/1999).

Occorre infatti ribadire che dove la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessità dell’intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilità delle future decisioni, posto che si tratta d’integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predetta (così, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22950 del 10/11/2015; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 8047 del 21/03/2019).

Poichè, dunque, le c.d. norme elastiche si caratterizzano per il fatto che il loro precetto si completa con riferimento alla realtà sociale ed economica, in quanto il legislatore, attesa la natura degli interessi regolati, ha dovuto far riferimento a parametri non rigidi, ne deriva che tali disposizioni esigono che la propria specificazione sia delegata ad un fattore esterno (“la coscienza generale mediata dall’interpretazione” per Cass. 3 agosto 2001, n. 10750 e 21 novembre 2000, n. 15004).

In tal modo, dalla consolidata lettura del modulo generico emergono alcuni principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, finendo per conferire loro la funzione di fonte integrativa, e divenendo il giudizio, dunque, di diritto (così, Cass., Sez. 1, n. 22950/2015).

Va peraltro ricordato che anche le Sezioni unite (sent. 22 febbraio 2012, n. 2572), nel valutare la formula di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, sulla compensazione delle spese di lite, hanno ribadito che, di fronte a norma “elastica”, il giudice di merito è chiamato ad integrarne il contenuto: attività di precisazione e integrazione censurabile in sede di legittimità, al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione e non meramente fattuale.

Ciò posto, ritiene il Collegio come la doglianza formulata dal ricorrente non sia, tuttavia, fondata.

8.3.3 In termini ancora generali, va comunque sempre ricordato che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte in subiecta materia, il solo ritardo nell’esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un’inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale, per cui, in difetto di deduzione e prova di tali evenienze, è legittima la revoca dell’affidamento intimata dalla banca pur dopo avere a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti da parte del correntista (Sez. 1, Sentenza n. 23382 del 15/10/2013).

E’ stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che, verbatim, “Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benchè pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del recesso ha l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 24/08/2016). In punto di ripartizione degli oneri probatori, è stato anche precisato che il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1845 c.c., sicchè risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l’illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto (Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 07/03/2008).

8.3.3.1 Ciò detto, osserva la Corte che – anche a voler superare gli evidenti profili di genericità della censura articolata dal ricorrente nel terzo motivo e ribadita ancora una volta comunque l’ammissibilità della censura, se confrontata con la “norma elastica” della buona fede – le doglianze denunziate dal ricorrente, nei termini di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risultano comunque infondate, posto che il comportamento negoziale adottato dalla banca, per un verso, è conforme al dettato normativo di cui all’art. 1845 c.c., comma 3, (il cui precetto consente, nel rapporto negoziale di contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso ad nutum da parte dei contraenti, salvo il preavviso) e, per altro verso, non può neanche ritenersi contrario a buona fede esecutiva ex art. 1375 e 1175 c.c.. Ed invero, sotto quest’ultimo profilo va evidenziato come risulta circostanza neanche contestata e peraltro documentalmente provata quella secondo cui il correntista aveva ripetutamente superato il limite del fido concesso dalla banca con il contratto di apertura di credito, sino alla diffida della banca di rientrare dallo scoperto con un termine di adempimento concesso congruamente in dieci giorni.

8.3.1.2 Nel motivo di censura non sono state contestate, se non genericamente, le seguenti circostanze fattuali: a) in data 31.5.2001 era stata comunicata dalla banca la nota (ricevuta il 4 giugno 2001), con la quale era stato assegnato al G. termine di dieci giorni per ripianare la sua esposizione debitoria; b) il diritto di recesso era stato dunque esercitato con la successiva nota del 17 luglio 2001, ricevuta dal G. il 20 agosto 2001; c) la disposizione contenuta nell’art. 6, lett. e del contratto inter partes del 10 maggio 1991 – statuiva altresì che “l’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite”.

Ne consegue che, nel corso dell’esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l’esercizio del diritto di recesso ad nutum dell’istituto di credito purchè anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 1845 c.c., comma 3, e perchè tale condotta negoziale della banca non entra neanche in conflitto con il principio generale di buona fede esecutiva di cui all’art. 1375 c.c., allorquando si sia in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore che, come nel caso di specie, ha ripetutamente ed in modo ingiustificato superato il limite di affidamento concesso dalla banca. Nè, in tal caso, la condotta omissiva della banca può essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell’apertura di credito, dovendo essere invece ricondotta ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria non autorizzata.

Ne consegue il rigetto della terza doglianza.

8.4 Il quarto motivo è invece inammissibile.

8.4.1 Si prospetta, in primis, un vizio di ultrapetizione della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., censura, poi, non argomentata nel corso dell’esposizione del motivo, così rendendo la doglianza non ricevibile per genericità.

8.4.2 Per il resto, la censura si compone di inammissibili richieste di rivalutazione delle prove acquisite in giudizio per rinnovare una valutazione dei fatti volta ad un diverso approdo interpretativo delle questioni dedotte in relazione alle condotte negoziali delle parti, con ciò attingendo profili di valutazione che sono, invece, inibiti al giudice di legittimità.

8.4.3 Nessun dubbio può invece residuare in relazione alla forma scritta nell’esercizio del diritto di recesso della banca dal contratto di apertura di credito (cfr. quanto precisato nel p. 8.3.1.2).

8.5 Il quinto mezzo è invece inammissibile in quanto genericamente formulato. Invero, il ricorrente non spiega in alcun modo quale fosse il profilo di genericità del gravame determinante l’inammissibilità della relativa impugnazione.

8.6 Il sesto e settimo motivo sono infondati poichè non corrisponde al vero che la Corte di appello non si sia pronunciata sulle questioni elencate nei predetti motivi, avendo più semplicemente precisato che si trattava di questioni (quelle proposte nell’appello incidentale) da ritenersi assorbite dall’accoglimento dell’appello principale e perchè correttamente la corte distrettuale ha evidenziato che il rilievo officioso delle questioni dedotte tardivamente in sede di appello incidentale, in relazione ai profili di nullità contrattuale ex art. 1382 c.c., era precluso dal principio della domanda e dalla delimitazione del thema decidendum rispetto a questioni estranee alle dedotte nullità contrattuali, e cioè al profilo della correttezza negoziale dell’istituto di credito nella gestione del contratto di apertura di credito. Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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