Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29316 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.E.L.M.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.S.G.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2971/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3/04/09, depositata il 21/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 3.4 – 21.11.2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da A.E.L.M. N. nei confronti di A.A.S.G.T., ridusse l’importo della somma al cui pagamento l’appellante era stata condannata in primo grado (da Euro 14.539,76 ad Euro 12.999,46), disattendendo tuttavia il motivo di appello relativo alla quietanza rilasciata dal lavoratore per la ricezione della somma di Euro 5.000,00, sul rilievo che la dichiarazione liberatoria era inidonea ad esprimere la volontà di rinunciare ai crediti dedotti in giudizio, non essendo dalla stessa desumibile la chiara e piena consapevolezza di abdicare a specifici diritti;

stante l’esito del giudizio di appello, che aveva visto “l’appellante per la massima parte soccombente”, compensò per 1/5 le spese del grado, con condanna dell’appellante alla residua quota;

2. avverso tale sentenza della Corte territoriale A.E.L. M.N. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l’intimato A.A.S.G.T. non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria di parte ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. con la relazione è stato osservato quanto segue:

3.1 con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel valutare la ridetta dichiarazione liberatoria, non fosse andata oltre il puro esame del contenuto dello scritto, omettendo in particolare di considerare il comportamento processuale tenuto al riguardo dal lavoratore, nonostante le deduzioni svolte in proposito con il ricorso d’appello;

va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie;

per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;

pertanto le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004;

2357/2004; 12467/2003; 16063/2003, 3163/2002);

al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004);

nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, nel mentre le doglianze della ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data da giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità;

3.2 con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., contestando in particolare che, in presenza di un accoglimento, ancorchè solo parziale, dell’interposto gravame fosse ravvisabile una soccombenza a suo carico tale da giustificare la condanna – seppure non integrale – alle spese di lite; il motivo è manifestamente infondato, poichè nel caso all’esame non si è in presenza di un mero accoglimento parziale delle ragioni svolte con l’atto di appello attraverso la riduzione, inferiore a quanto richiesto, delle contrapposte pretese;

per contro, come evidenziato nella sentenza impugnata, il gravame si era articolato in due motivi, fondati su presupposti fattuali e giuridici del tutto distinti, l’uno essendo basato sulla pretesa valorizzazione della ricordata dichiarazione liberatoria, l’altro sul riesame, alla luce delle emergenze istruttorie, della fondatezza delle azionate pretese retributive;

ne discende che le richieste svolte in sede di gravame concernevano situazioni giuridiche fra loro autonome, cosicchè la reiezione dell’una e l’accoglimento solo marginale dell’altra configurano effettivamente un caso di parziale soccombenza anche a carico dell’appellante;

5. il Collegio condivide le suddette considerazioni, non ravvisando nelle argomentazioni svolte nel ricorso e nella memoria ragioni che consentano di addivenire a diverse conclusioni, cosicchè il ricorso va rigettato;

non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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