Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29315 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20036/2016 proposto da:

M.G., nella qualità di erede di M.M.,

elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato Studio Legale Buccico, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rocco Nicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, – Società Cooperativa, in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 6, presso lo

studio dell’avvocato Laterza Anna che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento, in parte qua,

del motivo 2) di ricorso, il rigetto del motivo 1) e la

dichiarazione di inammissibilità dei motivi 3) e 4).

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Banca di Credito Cooperativo di Salandra richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 231.530.356, maggiorata di interessi, nei confronti di M. e M.G., la prima quale debitrice principale e il secondo quale garante. L’importo era stato ingiunto a fronte del mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario (per l’importo complessivo di Lire 193.805.300, oltre interessi) e di sei cambiali agrarie (per la somma di Lire 23.054.618, oltre interessi).

Gli intimati proponevano opposizione, assumendo anche la nullità per simulazione del mutuo: opposizione che il Tribunale di Matera parzialmente accoglieva; il detto Tribunale dichiarava infatti improponibile la domanda monitoria per la parte riguardante il pagamento delle rate di mutuo ipotecario rimaste insolute, poichè il relativo atto notarile già assolveva alla funzione di titolo esecutivo; respingeva invece l’opposizione con riferimento all’importo dovuto in forza delle sei cambiali agrarie. Revocava pertanto il provvedimento monitorio e condannava gli opponenti al pagamento del menzionato importo di Lire 23.054.618 più interessi.

2. – I M. impugnavano la pronuncia e la Corte di appello di Potenza, nella resistenza della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, succeduta all’originaria ingiungente, respingeva il gravame.

A fronte della prima censura degli appellanti, secondo cui il contratto di mutuo era affetto da nullità per la dedotta simulazione della finalità di investimento immobiliare espressa negozialmente (doglianza, questa, basata sul rilievo per cui la somma mutuata risultava essere destinata ad estinguere le esposizioni debitorie relative ai conti correnti intrattenuti da M.M. con la banca), la Corte di merito osservava doversi escludere che il contratto concluso avesse natura di mutuo di scopo: per il che riteneva lecito l’accordo simulatorio. Il giudice di appello riteneva poi inammissibile il secondo motivo di gravame con cui i M. avevano lamentato l’omessa pronuncia del Tribunale sulla questione circa l’asserita “illiceità del sistema anatocistico adottato per il computo degli interessi”: osservava, infatti, che tale profilo della controversia era stato affrontato dal giudice di prima istanza, il quale, in proposito, aveva osservato che il meccanismo negoziale non prevedeva alcun anatocismo.

3. – La sentenza della Corte potentina è stata impugnata per cassazione da M.G., anche nella qualità di erede di M.M., nel frattempo deceduta, con un ricorso basato su quattro motivi. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 oltre che degli artt. 1346 e 1418 c.c.; è lamentato altresì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva l’istante che nella fattispecie risultava essere “pacifico che la somma presa a mutuo dal ricorrente (fosse) stata effettivamente impiegata per uno scopo diverso (ripianamento passività pregresse M.M.) da quello dichiarato (investimento immobiliare) e da cui per legge doveva essere destinata (mutuo ipotecario a medio termine – D.P.R. n. 610 del 1973)”: in conseguenza, si configurerebbe, a loro avviso, il vizio consistente nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge. Il ricorrente rileva, inoltre, che alla Corte di merito era sostanzialmente addebitabile anche la fallace, ricognizione della fattispecie concreta: osserva, in proposito, come la ricostruzione di essa risultasse essere incomprensibile, non cogliendosi il senso della proposizione motivazionale secondo cui la destinazione prevista in contratto (quella di investimento immobiliare) sarebbe stata generica e quindi irrilevante per ritenere sussistente il mutuo di scopo.

Il motivo non ha fondamento.

Come ribadito di recente da questa Corte, nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo, diretto o indiretto, ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24699); in particolare, la funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, amplia la causa del negozio rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perchè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perchè nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa: la destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato (Cass. 18 giugno 2018, n. 15929).

Nella fattispecie in esame, la Corte di appello non ha affatto disatteso tale principio, cui si è anzi conformata. Essa ha infatti rilevato che la generica indicazione, nel contratto, di uno “scopo di investimento immobiliare” non valeva a dar ragione della conclusione di un mutuo di scopo: affermazione, questa, sicuramente corretta, dal momento che ai fini indicati quel che rileva, come si è detto, è la previsione di un preciso obbligo, assunto dal mutuatario, quanto alla destinazione delle somme mutuate (obbligo che viene a far parte della struttura del negozio connotandone il profilo causale).

Il ricorrente richiama, a sostegno della censura, la previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16 sulle agevolazioni fiscali per le operazioni di credito a medio e lungo termine: ma egli, oltre a non spiegare come, in concreto, tale disciplina consenta di superare il dato dell’accertata assenza di una pattuizione contrattuale che valesse a caratterizzare nel senso sopra indicato l’operazione posta in atto, nemmeno chiarisce se e come fosse stata fatta valere, nel precorso giudizio di merito, una questione interpretativa basata sull’ipotetico richiamo, da parte della convenzione di mutuo, della nominata norma (sicchè, sotto tale profilo, la deduzione è inammissibile: Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

L’assunto, poi, secondo cui la motivazione della Corte di merito quanto alla ritenuta mancata stipula di un mutuo di scopo sarebbe incomprensibile, va disatteso: il giudice distrettuale ha infatti puntualmente chiarito la ragione per cui l’accordo intercorso non presentava i tratti distintivi che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, devono contraddistinguere la richiamata figura negoziale.

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. degli artt. 112 e 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che la nullità della sentenza o del procedimento. Rileva il ricorrente che la questione circa l’insussistenza dell’obbligo di corrispondere gli interessi pattuiti tra la banca e la debitrice principale con riguardo al finanziamento agrario era stata ignorata dai giudici di merito; osserva che, una volta dichiarata la simulazione, e quindi l’inefficacia del mutuo, “il Tribunale non poteva non procedere alla ricostruzione dell’intero andamento del rapporto di conto corrente il cui saldo negativo era stato per l’appunto azzerato – con contestuale acquisizione di una garanzia reale prima inesistente – mercè la fittizia operazione di finanziamento a medio termine D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15”. Aggiunge l’istante che l’affermazione resa dalla Corte di appello, secondo cui il meccanismo negoziale non prevedeva l’anatocismo, mostrava di confondere la carenza di prova sull’applicazione della capitalizzazione sul solo debito riveniente dal prestito agrario con il tema, fatto valere, della “esclusione tout court dall’intero meccanismo negoziale dell’anatocismo”.

La censura è infondata.

La Corte di merito si è pronunciata sul secondo motivo di gravame, vertente sulla “dedotta illiceità del sistema anatocistico adottato per il compenso degli interessi” rilevando come il Tribunale avesse affrontato la questione: il giudice di prime cure, secondo la Corte, aveva infatti rilevato che “il meccanismo negoziale non prevedeva l’anatocismo”. Non si vede, allora, come, a fronte di un motivo di appello fondato, come ricorda lo stesso ricorrente, sulla suddetta illiceità (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), la constatazione di una decisione del giudice di prima istanza basata sull’assenza di una disciplina pattizia circa la vietata capitalizzazione possa integrare il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.: vizio che, come è noto, ricorre quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761). La Corte di appello ha d’altro canto valorizzato il dato della negazione, da parte del Tribunale, del presupposto del domandato accertamento (l’esistenza della convenzione anatocistica); con ciò ha evidenziato che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado non si ravvisava: il che è senz’altro corretto, dal momento che ad integrare gli estremi del vizio suddetto non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311).

Quanto esposto spiega come sul punto non possa ravvisarsi nemmeno un vizio di motivazione: la Corte di merito ha dato infatti conto del contenuto della decisione del giudice di prime cure afferente la capitalizzazione.

Il vizio è stato, per la verità, specificamente prospettato dal ricorrente sul presupposto di una asserita errata comprensione del motivo di appello da parte della Corte distrettuale. E’ affermato, al riguardo, che quest’ultima avrebbe trascurato di considerare che il giudice di primo grado aveva preso in considerazione la sola questione relativa alla capitalizzazione del prestito agrario, e non l'”intero meccanismo negoziale dell’anatocismo”. La deduzione appare, però, gravemente generica, in quanto non lascia comprendere quale fosse il preciso oggetto della doglianza su cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi (doglianza che, nella indicata prospettazione, la Corte di merito avrebbe dovuto a sua volta cogliere, in modo da rilevare l’omessa statuizione del giudice di grado inferiore). In proposito, non è, del resto, ipotizzabile che il Tribunale fosse tenuto a esprimersi sull’anatocismo del contratto di mutuo, giacchè la parte della domanda che aveva tale titolo venne disattesa dallo stesso giudice di prime cure: la decisione in punto di improponibilità di tale pretesa assorbiva, come è evidente, ogni questione con riguardo alla spettanza delle somme che dipendevano da quel rapporto. E’ a dirsi, in proposito, che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni (Cass. 11 gennaio 2006, n. 264; Cass. 8 marzo 2001, n. 3435). In caso di assorbimento, poi, non si configura nemmeno l’omessa motivazione sulla questione assorbita (per tutte: Cass. 12 novembre 2018, n. 28995; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663). Non può d’altra parte condividersi il rilievo del pubblico ministero, secondo cui l’improponibilità della domanda monitoria non escluderebbe l’interesse dell’opponente a sentire affermata la nullità del mutuo, su cui – quindi – la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare. Poichè, infatti, l’odierno ricorrente non deduce che l’accertamento di tale nullità sia stato domandato in via riconvenzionale, la statuizione in rito sulla domanda monitoria esimeva il giudice di appello dall’affrontare la questione, che si collocava oltre il perimetro segnato dall’art. 112 c.p.c., richiamato nella rubrica del motivo; tale disposizione prevede, infatti, che “(i)l giudice deve pronunciare su tutta la domanda”: e tanto è accaduto.

Rettamente, pertanto, la Corte di appello ebbe a ritenere la legittimità della statuizione resa in punto di anatocismo da parte del giudice di prima istanza.

3. – Il terzo motivo oppone la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1284 e 1418 c.c., nonchè del R.D.L. n. 1509 del 1927, artt. 7 e 37 convertito in L. n. 1760 del 1928. La censura si fonda sul rilievo per cui nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, come in tutti i successivi scritti difensivi, i debitori ingiunti avevano dedotto che per gli interessi moratori afferenti le cambiali agrarie non esisteva alcuna pattuizione scritta che prevedesse il tasso ultralegale del 17,549%.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non reca traccia della questione e il ricorrente non ha nemmeno dedotto che essa fu devoluta al giudice di appello (cfr. pagg. 4 s. del ricorso).

4. – Col quarto motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva che la motivazione resa dalla Corte di appello risultava essere contraddittoria nella parte in cui, confermando la statuizione del primo giudice sulla ritenuta infondatezza della eccepita capitalizzazione, aveva rigettato in parte qua la domanda degli opponenti, poi appellanti, per difetto di prova dei fatti posti a fondamento della stessa, senza curarsi delle istanze istruttorie che esso ricorrente aveva articolato sul punto.

Il motivo è infondato.

Le “prove” cui fa cenno il ricorrente consisterebbero nell’interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta e in una consulenza tecnica contabile. Sia il primo che la seconda avrebbero ad oggetto l’accordo delle parti circa l’estinzione delle passività contratte dai mutuatari con riferimento a due rapporti di conto corrente. In disparte il rilievo per cui non si vede come un accertamento tecnico possa investire la prova di un accordo negoziale, quanto richiesto non ha evidentemente attinenza al tema dell’anatocismo, inerendo, semmai, alla diversa materia della simulazione che, secondo l’odierno ricorrente, avrebbe riguardato il mutuo di scopo. Se così è, la censura è però carente di decisività, giacchè, una volta esclusa, per le ragioni sopra indicate, la stipula del mutuo di scopo, la Corte di appello non aveva ragione di indagare i motivi che avessero indotto le parti a concludere il contratto di cui trattasi: con riguardo allo schema del mutuo ordinario tali motivi erano difatti privi di valore giuridico. E tanto spiega, sul piano logico, l’affermazione della Corte distrettuale circa l’irrilevanza dei mezzi istruttori dedotti riguardo ad essi.

5. – Il ricorso è dunque respinto.

6. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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