Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29314 del 22/12/2020
Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12421/2017 proposto da:
Mevi S.r.l. in C.P., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino
Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato Petracca Nicola
Domenico, rappresentata e difesa dall’avvocato Biganzoli Andrea,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Rivvek S.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n.
107, presso lo studio dell’avvocato Cuggiani Alessandro, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costantino Benedetto,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4249/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/09/2020 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia al ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Ottenuta condanna di Mevi S.r.l. al pagamento di una somma, Rivvek S.p.A. in liquidazione ha pignorato presso Deutsche Bank S.p.A. l’importo di Euro 49.121,49, somma che il terzo debitor debitoris ha corrisposto alla creditrice pignorante.
2. – Mevi S.r.l., avendo formulato domanda di ammissione al concordato preventivo, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Rivvek S.p.A. in liquidazione e ne ha chiesto condanna al pagamento, in proprio favore, della menzionata somma, sostenendo che il detto pagamento fosse stato effettuato in violazione della L. Fall., art. 168, comma 1.
3. – Accolta la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 novembre 2016, provvedendo in parziale riforma dell’ordinanza resa tra le parti dal Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti di Rivvek S.p.A. in liquidazione, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
4. – Mevi S.r.l. in concordato preventivo ricorre per un mezzo.
Rivvek S.p.A. in liquidazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo.
5. – Successivamente le parti hanno entrambe rinunciato.
Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso principale, Mevi S.r.l. in concordato preventivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e della L. Fall., art. 168 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che il pagamento effettuato da Deutsche Bank S.p.A. in favore di Rivvek S.p.A. in liquidazione fosse stato effettuato in violazione del divieto sancito dall’art. 168, comma 1 citato. Richiama a sostegno della censura l’autorità di Cass. 24476 del 2008.
2. – Il ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., e si appunta sull’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui Rivvek S.p.A. in liquidazione non avrebbe fornito la prova dell’avvenuta restituzione a Mevi S.r.l. in concordato preventivo della somma portata dalla condanna pronunciata dal primo giudice: senonchè, secondo la ricorrente incidentale, la circostanza del pagamento non solo era provata in atti, in quanto documentata dal documento numero 3 prodotto in appello, ma era stata altresì riconosciuta dalla controparte sia nella comparsa di costituzione in appello, sia nella comparsa conclusionale.
3. – Essendo intervenuta reciproca rinuncia accettata va dichiarata l’estinzione del processo senza spese.
P.Q.M.
3. – Essendo intervenuta reciproca rinuncia accettata va dichiarata l’estinzione del processo senza spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020