Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29314 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 14/11/2018), n.29314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI ROBERTA – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27583-2011 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Puccio, con

domicilio eletto preso lo studio dell’Avv. Francesco Manzullo, in

Roma, Via Pompeo Magno n. 1, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 76/29/2011 depositata il 14 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione, emetteva un avviso di accertamento nei confronti di C.P., rilevando che questo aveva acquistato un immobile per la somma di Euro 7.400,00 il 22-22004, rivendendolo ad Euro 110.000,00, anche se formalmente sempre ad Euro 7.400,00, il 21-6-2004, determinando una plusvalenza non dichiarata di Euro 102.400,00, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b e art. 68, comma 1.

2. Proponeva ricorso il C. in quanto l’Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto dei costi inerenti all’immobile per Euro 96.000,00, come risultava da n. 4 fatture in fotocopia, ciascuna per Euro 24.000,00 emesse dalla società Lucente Costruzioni s.n.c., con la descrizione “Demolizione e ricostruzione di una vecchia abitazione in…(pagamento in contanti)”.

3. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso in quanto le spese non erano state documentate adeguatamente, essendo stato effettuato il pagamento in contanti, senza la contabilizzazione delle fatture da parte della società emittente.

4. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente, evidenziando che la documentazione prodotta era idonea alla dimostrazione delle spese sostenute dal contribuente, che non era necessaria la produzione della concessione edilizia o dell’inizio di attività, che i documenti edilizi avevano funzione diversa da quelli fiscali, che i lavori avevano interessato solo l’interno di un fabbricato ed erano di natura ordinaria sicché non era necessaria alcuna concessione, ma “semplicemente la comunicazione”.

5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

6. Resisteva con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 32,quarto comma e art.33, comma 1 e 2, e D.P.R. 63/1972, art. 42, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, in quanto le fatture prodotte solo in giudizio non possono essere utilizzate, non avendole esibite il contribuente nel corso delle verifiche della Guardia di finanza.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica (Cass. Civ., 21 marzo 2018, n. 7011).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, in quanto la Commissione regionale non ha tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal contribuente al momento della verifica, di “non avere sostenuto nessuna spesa per la compravendita”.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, in quanto non è affrontato in motivazione il fatto che “presso l’immobile del sig. C. sono stati eseguiti lavori di straordinaria amministrazione, anzi di ricostruzione dell’immobile, che necessitavano dei prescritti atti autorizzativi”. Infatti, mentre nelle fatture si fa riferimento a lavori effettuati di “demolizione e ricostruzione di una vecchia abitazione”, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che i lavori possono anche interessare solo l’interno di un fabbricato “di natura ordinaria” per i quali non sarebbe necessaria alcuna concessione, ma semplicemente la comunicazione”.

3.1. I motivi secondo e terzo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

Invero, la Commissione regionale, non solo non ha indicato la natura dei documenti prodotti dal contribuente, limitandosi a fare riferimento in modo del tutto generico alla “documentazione prodotta”, ma ha contraddittoriamente affermato che per i lavori interni ad un fabbricato non è necessaria alcuna concessione, ma solo la comunicazione, mentre nelle fatture si fa espresso riferimento a lavori di “demolizione e ricostruzione di una vecchia abitazione”, quindi attività di natura ben diversa da quella di ordinari lavori all’interno di una struttura.

L’assenza di permessi di costruzione o di dichiarazione di inizio dei lavori assume, dunque, rilievo, a fronte di fatture emesse per la somma complessiva di Euro 96.000,00, pagate in contanti e senza alcuna contabilizzazione da parte della società emittente.

Inoltre, l’omessa menzione in motivazione della dichiarazione del contribuente di “non avere sostenuto nessuna spesa per la compravendita” inficia la motivazione della sentenza della Commissione regionale, in quanto tale dichiarazione contrasta con la tesi del contribuente fondata sulla realizzazione di lavori di rilevante importo (Euro 96.000), tali da incidere in modo assai significativo sull’aumento del prezzo di vendita dell’immobile, sicché tale circostanza assume il carattere della decisività e della rilevanza per la definizione del giudizio.

4. La sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che provvederò anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA