Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29313 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 07/12/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/12/2017),  n. 29313

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti nel 2005 convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Poste Italiane s.p.a., esponendo:

(-) di avere occupato “pacificamente e in buona fede” nove appartamenti di proprietà dell’ente convenuto;

(-) di avere diritto, in quanto dipendenti dell’ente Poste Italiane, all’assegnazione degli immobili di proprietà dell’ente;

(-) di avere pagato “somme di danaro”a titolo di canoni di locazione, e di avere eseguito vari lavori di ristrutturazione.

Sulla base di questi fatti chiesero – secondo quanto si legge nel ricorso – at Tribunale di accertare l’avvenuta stipula con l’ente convenuto di altrettanti contratti di locazione per facta concludentia (secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, tuttavia, gli odierni ricorrenti avrebbero domandato in primo grado la condanna dell’ente poste “alla stipula di regolari contratti di locazione, in quanto dipendenti postali”).

2. Con sentenza 22.9.2006 n. 2882 il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, ritenendo che l’occupazione fu abusiva, se non addirittura penalmente illecita; ed escludendo che l’Ente Poste vi avesse tacitamente assentito, ovvero avesse stipulato alcuna locazione con un comportamento concludente.

3. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 29 aprile 2014 n. 236, rigettò il gravame.

La Corte d’appello reputò nuova la domanda di accertamento dell’esistenza di un contratto di fatto; e comunque osservò che nessun contratto di fatto poteva ritenersi validamente stipulato, per difetto della prova di una volontà in tal senso dell’ente Poste.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalle parti soccombenti, con ricorso fondato su un solo motivo, ma contenente più censure.

Ha resistito con controricorso la Poste italiane S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1571 c.c. e della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13.

1.2. Il motivo, anche se formalmente unitario, contiene due censure. Con una prima censura i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto “nuova” la loro domanda di accertamento della costituzione d’un rapporto di locazione di fatto.

1.2.1. Questa prima censura è inammissibile per mancanza di decisività.

Infatti, come si dirà tra breve, la Corte d’appello, esaminando il secondo motivo di gravame, ha accertato in punto di fatto che Poste Italiane s.p.a. non ha mai manifestato alcuna tacita volontà di concedere l’immobile in locazione agli occupanti abusivi, odierni ricorrenti.

Tale statuizione, non validamente censurata, passerà dunque in giudicato: con la conseguenza che, anche a volere ritenere erronea la pronuncia che ha ritenuto “nuova” la domanda di accertamento, l’esame nel merito di essa, da parte del giudice di rinvio, non potrebbe condurre ad alcun risultato favorevole per gli odierni ricorrenti.

1.3. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente la tacita volontà della Poste Italiane di stipulare con essi un contratto di locazione per facta concludentia.

1.3.1. Questa seconda censura è manifestamente inammissibile, in quanto chiede di sottoporre a revisione gli elementi di fatto in base ai quali la Corte d’appello ha escluso l’avvenuta costituzione di un rapporto contrattuale di fatto (ovvero la natura abusiva dell’occupazione, l’esistenza d’una denuncia penale contro gli occupanti abusivi, l’irrilevanza di per sè del solo fatto di avere accettato il canone versato unilateralmente dagli occupanti).

La censura, in definitiva, domanda una nuova valutazione del fatto, la quale non è però consentita in sede di legittimità.

Non sarà superfluo aggiungere, in ogni caso, che la stipula o la rinnovazione tacita d’un contratto di locazione “non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, nè dal pagamento e dall’accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l’azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto” (Sez. 3, Sentenza n. 22234 del 20/10/2014).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna S.U., + ALTRI OMESSI, in solido, alla rifusione in favore di Poste Italiane S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.060, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.U., + ALTRI OMESSI, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA