Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29311 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE LAZIO (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCANTONIO COLONNA 27, presso la Sede dell’Avvocatura Regionale,

rappresentata e difesa dall’avvocato COLLACCIANI ANNA MARIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

M.S. (OMISSIS) elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO N. 62 presso lo studio dell’avvocato

PETRILLI Pasquale, rappresentata e difesa dall’avvocato CALIGIURI

Mario, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2652/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/03/09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato Scalise Samuele (delega avvocato Caligiuri)

difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 26.3 – 2.12.2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato la Regione Lazio a corrispondere a M.S. l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 in relazione a una patologia rientrante tra quelle di cui alla 7^ categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981, oltre interessi dalla domanda amministrativa; a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute (nei cui confronti era stata pronunciata condanna in prime cure) e, per converso, la sussistenza di quella della Regione Lazio;

quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, contestando l’interpretazione resa dalla Corte territoriale alla normativa di riferimento in ordine all’individuazione del soggetto passivamente legittimato;

l’intimato Ministero della Salute ha resistito con controricorso;

l’intimata M.S. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, per sentir condannare il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo in parola;

a seguito di relazione e previo deposito di memorie del Ministero della Salute e di M.S., la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. la questione della legittimazione passiva agitata in causa è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, in sede di composizione del contrasto formatosi nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale (cfr, Cass., n. 12538/2011);

premesso che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche in relazione a tale domanda va quindi letta la ritenuta legittimazione passiva del Ministero, va data continuità al suddetto indirizzo ermeneutico, non essendo state svolte ragioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalle Sezioni Unite di questa Corte;

3. in definitiva entrambi i ricorsi vanno accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata;

poichè non erano stati svolti motivi di appello concernenti la spettanza dell’indennizzo, riconosciuta in prime cure, e non sono quindi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda svolta nei confronti della Regione Lazio e la condanna del Ministero della Salute alla corresponsione in favore di M.S. dell’indennizzo come determinato dalla sentenza di primo grado;

secondo il criterio della soccombenza, il Ministero della Salute va condannato alla rifusione in favore di M.S. delle spese di lite relative all’intero processo, liquidate nella misura indicata in dispositivo;

dette spese devono essere distratte a favore dei difensori antistatari, avv.ti Samuele Scalise e Pasquale Petrilli per i gradi di merito ed avv. Mario Caligiuri per il giudizio di cassazione; i contrasti manifestatisi nella giurisprudenza, anche di legittimità, in ordine alla questione della legittimazione passiva, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo fra la Regione Lazio e le altre parti;

le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno poste a carico del Ministero della Salute.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda svolta nei confronti della Regione Lazio e condanna il Ministero della Salute alla corresponsione in favore della M. dell’indennizzo come determinato dalla sentenza di 1 grado;

condanna il Ministero della Salute alla rifusione in favore della M. delle spese relative all’intero processo, da distrarsi a favore dei difensori antistatari, avv. Samuele Scalise e Pasquale Petrilli per i gradi di merito e avvocato Mario Caligiuri per il giudizio di cassazione, che liquida:

quanto al primo grado in Euro 800,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;

quanto al secondo grado in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;

quanto al giudizio di cassazione in Euro 30,00 per esborsi, oltre ad Euro 1.200,00 per onorari;

il tutto oltre ad accessori come per legge;

pone a carico del Ministero della Salute le spese di CTU nella misura già liquidata nel giudizio di merito;

compensa le spese relative al loro processo fra la Regione Lazio e le altre parti.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA