Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29311 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 22/12/2020), n.29311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18401-2018 proposto da:

M.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO

DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 12/12/2017

R.G.N. 3631/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 12.12.2017, il Tribunale di Trani ha omologato l’accertamento sanitario compiuto nel giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., promosso da M.M.D. onde accertare a suo carico la condizione di portatore di handicap grave, e ha condannato l’INPS a rifonderle le spese di lite, liquidandole in Euro 1.050,00.

Avverso la statuizione sulle spese ha proposto ricorso per cassazione M.M.D., deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa all’udienza pubblica a seguito di infruttuosa trattazione camerale con ordinanza n. 24606 del 2019 della Sesta sezione civile di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e della L. n. 794 del 1942, art. 24, D.M. n. 585 del 2014, art. 4, comma 1, nonchè della L. n. 1051 del 1957 e difetto di motivazione, per avere il Tribunale derogato, senza motivazione alcuna, ai minimi previsti per lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nell’ambito delle quali andrebbe a suo dire inclusa la presente, siccome concernente l’accertamento di uno status.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso, al riguardo, che questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato ed alla capacita delle persone, debbono ritenersi controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali (così già Cass. n. 1877 del 1965; più recentemente Cass. nn. 1828 del 1999, 24979 del 2018), e ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, attribuisce ad un soggetto (“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”) nei confronti di altri soggetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n. 104 del 1992, art. 17, -art. 19, art. 33 e ss. cit., e succ. mod. e integraz..

Ciò posto, può senz’altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, dovendo le cause di valore indeterminabile considerarsi, ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile per la regolazione delle spese di lite, “di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia” (D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5-6), quelle specificamente concernenti il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave dovrebbero essere inquadrate nel terzo degli scaglioni di cui all’allegato al D.M. n. 55 del 2014, cit. (tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00). Ma ciò, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, non può comportare in alcun modo l’individuazione del compenso spettante al difensore in una somma compresa tra un minimo di Euro 1.699,00 e un massimo di Euro 2.910,00 (così il ricorso per cassazione, pag. 7), giacchè il D.M. n. 55 del 2014 cit., art. 4, comma 1, stabilisce espressamente che, nel tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, il giudice possa diminuirli “fino al 50 per cento” (e “di regola fino 70 per cento” per l’istruttoria) “in applicazione dei parametri generali”, ossia in funzione “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”: e ciò deve senz’altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all’art. 445-bis c.p.c., commi 1, 3 e 4, caratterizzato dall’assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale.

Pertanto, dovendo procedersi all’anzidetta riduzione del valore medio dei compensi indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell’allegato al D.M. n. 55 del 2014, il compenso minimo va individuato in Euro 1.212,00, risultanti dall’abbattimento del 50% dei compensi medi previsti per la fase di studio e la fase introduttiva (rispettivamente indicati in Euro 945,00 e in Euro 750,00) e del 70% del compenso relativo alla fase istruttoria (indicato in Euro 1.215,00). E considerato che, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato la minor somma di Euro 1.050,00, senza in alcun modo motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, come pure avrebbe dovuto fare (cfr. da ult. Cass. n. 8146 del 2020), il decreto impugnato va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando le spese di lite della fase di istruzione preventiva nell’anzidetta somma di Euro 1.212,00.

Considerato che l’ipotesi della soccombenza reciproca ricorre anche nell’ipotesi di accoglimento parziale anche solo quantitativo dell’unica domanda proposta in giudizio (così, tra le più recenti, Cass. n. 10113 del 2018), restano compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa per quanto di ragione il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in Euro 1.212,00. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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