Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29311 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 14/11/2018), n.29311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5478 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Z.S., rappresentato e difeso, per procura a margine del

controricorso, dall’Avv. Marco Stefano Marzano, presso il cui studio

in Roma, via Sabotino, n. 45, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante;

– intimata-

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 1/49/2011, depositata in data 14

gennaio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

maggio 2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente;

il giudice di appello, ha premesso, in punto di fatto, che: Z.S. aveva impugnato la cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo automatizzato, era stato recuperato il mancato versamento di somme dovute a titolo Irpef, Iva, ritenute, addizionale regionale e sanzioni, di cui alla dichiarazione Unico/2005 e 770/2005 presentate per il periodo di imposta 2004, per un totale complessivo di Euro 61.949,55; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo dovuto a Euro 41.888,07; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente, riproponendo la questione del difetto di motivazione della cartella di pagamento nonchè, in via subordinata, chiedendo la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate e l’annullamento di tutte le duplicazioni di importi erroneamente richiesti; anche l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello incidentale sul punto della decisione relativo alla riduzione della sanzione a un terzo e alla presenza di duplicazioni di importi di cui era stato chiesto il pagamento;

la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate: in particolare, ha ritenuto che la pronuncia era contraddittoria e illogica, in quanto, pur avendo affermato la non comprensibilità della cartella di pagamento, aveva comunque ritenuto che doveva tenersi conto del fatto che il contribuente, con la domanda subordinata, aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa per gli importi ridotti di un terzo; inoltre, ha ritenuto che era da condividersi la non chiarezza degli importi indicati nella cartella di pagamento, essendo stati elencati secondo una lunga serie di voci e di numeri, senza una sintesi di chiarimento, circostanza che non aveva consentito al contribuente di esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa, anche tenuto conto che le comunicazioni di irregolarità non erano mai pervenute al destinatario;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi;

il contribuente si è costituito depositando controricorso;

non si è costituita l’intimata Equitalia Esastri s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere ritenuto che la cartella di pagamento non era adeguatamente motivata, non tenendo conto che, in sede di contestazione derivante dal controllo automatizzato, la pretesa relativa all’omesso versamento degli importi risultanti dalle dichiarazioni provenienti dallo stesso contribuente non necessitava di alcuna particolare motivazione, posto che questi si trova già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, sicchè l’onere di motivazione può ritenersi assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, come era avvenuto nel caso di specie;

il motivo è fondato;

va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso in esame proposto dal controricorrente, atteso che la questione prospettata attiene alla verifica, in diritto, dei presupposti necessari per ritenere che la cartella di pagamento notificata al contribuente, a seguito della verifica dell’omesso versamento degli importi risultanti dalla dichiarazione, sia adeguatamente motivata;

d’altro lato, l’illustrazione delle diverse voci della cartella di pagamento, compiuta dalla ricorrente, ha unicamente la finalità illustrativa della piena corrispondenza tra quanto contestato e quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, profilo che ha riguardo alla questione prospettata del profilo meramente formale dell’accertamento compiuto in sede di controllo automatizzato, sicchè non corretta è la eccezione di inammissibilità del motivo per tardività della questione;

infine, anche la questione della non necessità della previa comunicazione di irregolarità risulta prospettata nell’ambito degli effetti del controllo automatizzato sulla esigenza di tutela del diritto di difesa del contribuente, non risultando rilevante, sotto tale profilo, l’omesso richiamo, nella intestazione del motivo di ricorso in esame, alla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5;

ciò precisato, con specifico riferimento alla questione prospettata con il motivo di censura in esame, va tenuto conto che, nel caso di specie, la pretesa di cui alla cartella di pagamento impugnata conseguiva al controllo automatizzato sulla dichiarazione Unico/2005 e modello 770/2005, presentate per il periodo di imposta 2004, e aveva ad oggetto il mancato versamento degli importi indicati;

sul punto, va ribadito il principio espresso da questa Suprema Corte secondo cui “La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. n. 15564/2016);

si è ancora aggiunto, più di recente, (Cass. civ. n. 21817/2017, che richiama la Cass. civ., n. 25329/2014) che “In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa”;

nel caso di specie, come detto, l’oggetto della pretesa indicata nella cartella emessa sulla base di un controllo automatizzato afferiva al mancato pagamento di quanto indicato dallo stesso contribuente nelle dichiarazioni sopra indicate e esaminato in sede di verifica da parte dell’ufficio;

da ciò non poteva che farsi discendere la correttezza della motivazione dell’atto impugnato, nel quale, tenuto conto di quanto riportato nel ricorso dalla ricorrente, non si era proceduto ad alcuna rettifica, ma erano state riportate, per ogni singola voce, il corrispondente rigo del Modello 770/2005 e del Modello Unico 2005 in cui erano state dichiarate come dovute le imposte non versate;

i suddetti elementi consentivano al soggetto autore della dichiarazione di porre in essere un’adeguata difesa rispetto alla pretesa dell’Ufficio fiscale, sicchè non corretta è la pronuncia nella parte in cui argomenta in ordine alla non comprensibilità della cartella di pagamento;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione su un fatto decisivo per la controversia, in particolare sulla ritenuta non comprensibilità del contenuto della cartella di pagamento;

le considerazioni espresse in ordine al primo motivo di ricorso hanno valore assorbente su questo motivo di ricorso;

ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA