Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29311 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 12/11/2019), n.29311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3462-2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’ avvocato ROBERTO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. 35068/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

il 14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 14/9/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Napoli in ordine alle istanze avanzate da A.T. nato in Nigeria il 10/7/1985, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere coinvolto in scontri in quanto appartenente alla tribù degli Urhobo oppositori della tribù degli Itsekivi. Avverso il decreto del Tribunale di Napoli il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.25, art. 35 bis, commi 8,9, 10 ed 11, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, in quanto il Tribunale di Napoli, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti e sentito il ricorrente sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale. Il primo motivo di ricorso, attinente ad una questione di rito, è totalmente infondato e deve essere respinto in quanto risulta dal provvedimento impugnato che il Tribunale territoriale, in mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese davanti alla competente Commissione Territoriale non eseguita per motivi tecnici, ha fissato e regolarmente tenuto l’udienza di comparizione delle parti nella quale ha sentito il ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di circostanze decisive e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver ritenuto non credibile il ricorrente e non aver cooperato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha motivato basandosi su presunzioni.

Tali motivi di ricorso, contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente.

La parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Il mezzo in esame contiene, per contro, censure di merito, cumulativamente riferite alle varie forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice.

Il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo non credibili le affermazioni del ricorrente in quanto in contrasto con specifiche informazioni tratte da fonti accreditate, secondo cui il conflitto etnico, cui peraltro solo in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha fatto riferimento, è di molto successivo alla partenza del ricorrente ed è ormai pacificato. Risulta dunque che il Tribunale ha pienamente rispettato i principi posti dall’art. 3, senza del resto ricevere censura alcuna su quanto affermato. Nè d’altra parte può dirsi che il Tribunale dovesse esaminare profili in fatto afferenti al transito per la Libia, dei quali non risulta allegazione nel giudizio di merito.

Per quanto sopra si impone il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del Ministero. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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