Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29310 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1140/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.2.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10.2 – 21.10.2009 la Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia di prime cure, ha dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ritenendo la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso a decorrere dall’8.6.1998 tra la Poste Italiane spa e C. G., ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, “…per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”; a sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto individuale era stato stipulato quando ormai era scaduto il termine di vigenza, fissato al 31.12.1997, del CCNL che aveva previsto la ridetta causale;

in particolare è stato affermato che nella specie non poteva ritenersi l’applicabilità della disposizione dell’art. 2074 c.c. e che non era sostenibile, alla luce del disposto dell’art. 87 del ricordato CCNL, che la parti stipulanti avessero espressamente concordato il principio dell’ultrattività;

avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale la Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo;

l’intimato C.G. ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memorie di entrambe le parti, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che la fattispecie è caratterizzata da una serie di circostanze evidenzianti l’intenzione delle parti sociali di applicare la normativa collettiva ben oltre la data formalmente indicata quale termine di scadenza del contratto collettivo ed imputando alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di alcuni accordi collettivi intervenuti a ridosso ed anche successivamente alla scadenza contrattuale e, in particolare, l’accordo del settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL del 1994, e i successivi accordi integrativi, di data posteriore al 31.12.1997, nonchè del comportamento concludente rappresentato dalla previsione, nel successivo CCNL del 2001, di analoga clausola giustificativa del ricorso ai contratti a termine;

3. secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008;

Cass., n. 20535/2009); la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr, Cass., SU, n. 22726/2011);

la ricorrente non ha adempiuto a tali oneri in relazione agli accordi collettivi, successivi al CCNL del 1994, che, secondo l’assunto, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Corte territoriale al fine di desumere l’intenzione delle parti sociali di applicare il ridetto CCNL del 1994 anche oltre la data formalmente indicata quale suo termine di scadenza, non avendo precisato in ricorso i tempi e i modi con cui tali accordi collettivi sarebbero stati acquisiti al giudizio, nè indicato (ove presenti nei fascicoli di parte) i dati necessari al loro reperimento;

4. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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