Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29310 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 14/11/2018), n.29310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25726 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Z.S., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dall’Avv. Marco Stefano Marzano, presso il cui studio in

Roma, via Sabotino, n. 45, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Equitalia Nord s.p.a., società incorporante la Equitalia Esastri

s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa

dall’avv. Giuseppe Fiertler per procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi,

n. 21, presso lo studio dell’avv. Salvatore Torrisi;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributarla

Regionale della Lombardia, n. 102/27/2010, depositata in data 8

settembre 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

maggio 2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.S. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello da questi proposto, nonchè l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso del medesimo contribuente;

il giudice di appello, ha premesso, in punto di fatto, che: Z.S. aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la cartella di pagamento per omesso versamento Iva e Irpef relative all’anno di imposta 2003; il ricorso introduttivo era stato proposto dal contribuente contestando il mancato invio della comunicazione di irregolarità e il difetto di motivazione della cartella notificata e, inoltre, il contribuente aveva, altresì, chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla riduzione di un terzo delle sanzioni irrogate e l’annullamento delle duplicazioni di importi erroneamente richiesti; l’Agenzia delle entrate aveva eccepito, costituendosi, che la comunicazione di irregolarità era stata inviata al contribuente, che gli importi iscritti a ruolo riguardavano il mancato versamento delle imposte, che la riduzione di un terzo delle sanzioni poteva essere applicata solo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e, infine, che non sussisteva alcuna duplicazione di importi, essendo le diverse voci riportate nella cartella relative a interessi ulteriori richiesti a causa del ritardo nel versamento; la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto che non vi era prova dell’invio della comunicazione di irregolarità e che era fondata la richiesta di annullamento delle duplicazioni degli importi richiesti, in quanto, pur essendo riferibili a ulteriori interessi richiesti, la cartella impugnata non risultava avere adeguatamente motivato sul punto; pertanto, aveva accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla richiesta subordinata di riduzione delle sanzioni di un terzo e di annullamento delle voci duplicate riducendo la pretesa a Euro 22.130,65; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente, riproponendo le questioni prospettate con il ricorso introduttivo; anche l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello incidentale, in particolare aveva contestato che l’invio della comunicazione di irregolarità non era necessaria nel caso di specie, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ma solo la verifica dell’omesso versamento di quanto esposto nella dichiarazione e che la riduzione delle sanzioni avrebbe dovuto essere richiesta dal contribuente entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento; si era costituita Equitalia Esatri s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;

la Commissione tributaria regionale ha rigettato sia l’appello principale del contribuente che l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate; in particolare, ha ritenuto che dall’esame degli atti e documenti prodotti non erano emersi nuovi determinanti elementi tali da condurre ad un diverso orientamento di giudizio, sicchè la sentenza appellata non meritava censura;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a quattro motivi e lo stesso, inoltre, ha successivamente depositato memoria;

l’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso contenente ricorso incidentale;

si è costituita Equitalia Nord s.p.a., quale incorporante Equitalia Esatri s.p.a., depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Sui motivi di ricorso principale:

Per ragione di ordine logico sistematico vanno esaminati unitamente il primo e terzo motivo di ricorso principale, in quanto attengono alla medesima questione del vizio di motivazione della sentenza;

preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei suddetti motivi proposta da Equitalia Nord s.p.a. per non avere parte ricorrente riprodotto per esteso la motivazione della sentenza di primo grado, posto che le ragioni di censura attengono al vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere specificato l’iter logico seguito ai fini della decisione, limitandosi a un mero rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, ed è su questo passaggio motivazionale e sul contenuto del medesimo che si deve valutare la fondatezza dei motivi di ricorso che attengono alla ritenuta omessa motivazione e la loro ammissibilità;

sotto tale profilo, parte ricorrente ha chiaramente riportato il passaggio motivazionale della pronuncia del giudice del gravame, i motivi di appello dallo stesso proposti e i passaggi della pronuncia di primo grado cui si riferivano i suddetti motivi di impugnazione, consentendo di valutare a questa Corte la rilevanza della questione prospettata;

con riferimento, quindi, ai motivi di censura in esame, con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, per avere rigettato, senza chiarire l’iter logico argomentativo seguito, il motivo di appello con il quale si era chiesto la riforma della sentenza di primo grado che non aveva pronunciato sulla nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere motivato sulla questione, prospettata in sede di appello, relativo al difetto di motivazione della cartella di pagamento;

i motivi sono fondati;

risulta dai passaggi dell’atto di appello riportati nel ricorso che parte ricorrente aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado: sia per contraddittorietà e illogicità della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo che l’ufficio finanziario non aveva provato l’avvenuta ricezione della comunicazione di irregolarità, aveva ritenuto di annullare solo in parte la pretesa, nonostante la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, prescrive, a pena di nullità, che prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, l’amministrazione è tenuta a inviare al contribuente una comunicazione di irregolarità; sia per contraddittorietà della medesima sentenza per avere, da un lato, rilevato che la cartella di pagamento difettava di adeguata motivazione e, dall’altro, ritenuto di dovere ridurre solo parzialmente la pretesa;

rispetto a tali specifici motivi di impugnazione, il giudice di appello si è limitato ad affermare che esaminati gli atti e la documentazione allegata, nonchè la sentenza emessa dai giudici di prime cure, rilevato che non sono emersi nuovi determinanti elementi, tali da potere fare assumere un diverso orientamento di giudizio, ritiene, quindi di confermare la sentenza dagli stessi emessa, non meritando questa censura alcuna;

va osservato che il passaggio motivazionale della sentenza in esame, sopra riportato, si limita a una generica affermazione di infondatezza dei motivi di appello, senza, tuttavia, esporre l’iter logico seguito e gli elementi di fatto tenuti in considerazione al fine di consentire di apprezzare le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto che gli stessi non potessero essere accolti, non illustrando, peraltro, neppure sinteticamente, le ragioni per cui ha inteso confermare la decisione di primo grado e disatteso i motivi di appello, limitandosi a manifestare la sua condivisione;

a tal proposito, va precisato che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, tale motivazione, pur esistente graficamente, inficia di nullità la sentenza impugnata per la sua mera apparenza, in quanto tale argomentazione, contenente un mero rinvio per relationem alla prima decisione, è inidonea a costituire motivazione, laddove le ragioni della condivisione non vengono espresse, riportandosi mere clausole di stile attraverso le quali non è dato neppure comprendere le ragioni del rigetto degli specifici mezzi di impugnazione (Cass. civ, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. civ., 14 ottobre 2015, n. 20648);

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, per non avere pronunciato la nullità della cartella una volta accertato che non era stata inviata al contribuente la comunicazione preventiva di irregolarità;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere accolto il motivo di appello con il quale si era chiesto l’annullamento della cartella di pagamento per difetto di motivazione della medesima;

i motivi in esame sono assorbiti dall’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso;

2. Sul motivo di ricorso incidentale:

con l’unico motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per mancata applicazione della previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4), nonchè dell’art. 111 Cost., per avere respinto l’appello incidentale senza alcuna motivazione;

il motivo è fondato;

la ricorrente incidentale lamenta il difetto di motivazione della sentenza censurata per non avere motivato sui motivi di appello da essa proposti avverso la decisione del giudice di primo grado, in particolare: sulla non rilevanza della comunicazione di irregolarità in caso di controllo meramente formale della dichiarazione dei redditi e sulla necessità che il contribuente, per potere beneficiare della riduzione delle sanzioni, avrebbe dovuto attivarsi entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; sulla non sussistenza di una duplicazione di voci nella cartella di pagamento;

anche in questo caso valgono le medesime considerazioni espresse in sede di accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso principale: la pronuncia censurata, invero, non ha in alcun modo motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere i motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate, limitandosi ad affermazioni generiche ed a un rinvio acritico alla decisione del giudice di primo grado;

ne consegue l’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo e il quarto, e l’accoglimento del ricorso incidentale, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e terzo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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