Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2931 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11452/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

Dresso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Franci, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Siena del 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Siena con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, da K.B., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Siena il 23 marzo 2018 e del provvedimento del Questore con il quale veniva concesso allo straniero il termine di sette giorni per lasciare il territorio dello Stato italiano, non essendo stato possibile accompagnarlo alla frontiera per mancanza di un documento idoneo all’espatrio e per l’indisponibilità di posti presso il C.P.R..

2. K.B. ricorre per la cassazione del provvedimento con tre motivi.

3. L’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della Direttiva Europea n. 2008/115/CE e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Giudice di Pace aveva ritenuto in modo erroneo superata la doglianza dell’opponente circa la violazione dell’indicata direttiva per l’intervenuta concessione da parte del Questore del termine di sette giorni per l’allontanamento volontario.

Il decreto del Prefetto di cui era denunciata l’irrimediabile Ilegittimità doveva ritenersi tale, in quanto in contrasto con la direttiva cd. rimpatri, esso aveva disposto, in difetto di motivazione,;’accompagnamento alla frontiera del cittadino extracomunitario ed il provvedimento non poteva essere sanato dal successivo ordine della Questura di Siena, che del primo aveva invece disposto l’allontanamento volontario con concessione del termine di sette giorni.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse alla sua proposizione.

Il provvedimento del Questore integra per i necessari contenuti applicativo-esecutivi il provvedimento prefettizio di espulsione certo essendo che le modalità secondo le quali l’espulsione deve avvenire attengono alla esecuzione dell’espulsione, rientrando, quindi, pienamente, nella competenza del Questore.

La censura è inoltre inammissibile per difetto di rilevanza; essendo il ricorrente destinatario di un provvedimento di espulsione con allontanamento volontario non si vede quale interesse, in ogni caso non rappresentato, egli avrebbe a porre la questione della illegittimità del provvedimento prefettizio che ne disponeva, invece, l’espulsione con modalità coattiva.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Giudice di Pace, limitandosi ad escludere la sussistenza di un grave e concreto pericolo per la propria incolumità fisica, aveva apprezzato non meritevole di accoglimento il motivo con cui il ricorrente lamentava la violazione delle norme sul riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e tanto là dove la Prefettura non aveva tenuto conto della complessa situazione di salute del richiedente affetto da diabete, iperteso e per il quale si rendevano necessarie cure che non potevano essere interrotte.

Il ricorrente era stato condannato in Italia ed Albania per i medesimi fatti in relazione a delitto associativo rispetto al quale egli aveva scontato la pena inflittagli, collaborando con l’autorità albanese a cui aveva fornito informazioni anche su eventuali correi, evidenza che lo avrebbe esposto in caso di rimpatrio ad un serio e concreto pericolo alla sua incolumità personale.

Il motivo è inammissibile perchè generico e non si confronta con:a ratio decidendi adottata nell’impugnato provvedimento, in cui da una parte si richiama l’ammissione del ricorrente alla possibilità di effettuare cure nel paese di origine e dall’altro la mancata prova di una minaccia di un grave pericolo al momento del rimpatrio per la collaborazione prestata in Albania con l’autorità inquirente, in difetto di prova circostanziata, anche per testi, di un effettivo pericolo.

Nè per l’indicata motivazione possono ritenersi obliterate le dedotte circostanze di fatto relative alla salute ed alle precedenti condotte assunte in ambito giudiziario dal ricorrente sicchè il motivo, a fronte della denuncia del vizio di violazione di legge e di motivazione vale, piuttosto, a sostenere una inammissibile censura n fatto (Cass. n. 34476 del 27/12/2019).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Giudice di Pace aveva ritenuto non provata, pur essendo la circostanza non contestata, la volontà del fratello del ricorrente, cittadino italiano, dimorante in Italia di voler continuare ad occuparsi del germano ospitandolo presso la propria abitazione in cui viveva con il coniuge, provvedendo ad ogni sua esigenza economica.

Il provvedimento impugnato era pertanto illegittimo per violazione di legge o comunque per vizio di motivazione non avendo il giudice del merito scrutinato la circostanza.

Il motivo è inammissibile perchè non dialoga con la ratio decidendi adottata dal Giudice di Pace, che motiva sulla mancanza di disponibilità del congiunto e del coniuge di questi ad ospitare il ricorrente presso la loro abitazione dalla non autenticazione delle firme apposte in calce ad un prodotto documento, contenente per iscritto le dedotte dichiarazioni, e dalla scelta del richiedente di non richiedere dei primi l’escussione come testi.

Il Giudice di Pace motiva sulla dedotta circostanza e non si espone pertanto alla pure dedotta illegittimità per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultando per l’effetto e, piuttosto, la proposta censura volta ad una inammissibile rivisitazione del merito.

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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