Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2931 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2931 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 12288-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ARCOSERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA CONTALDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO FOGLIOTTI;

con troricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM.TRIB.REG. dti
hiebutwurr
depositata il 16/03/2009;
T…8.4NO,
1

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RILEVATO CHE:
La CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata – in
controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei confronti

SPA, a sua volta incorporante la Nuova Italternnica SPA, per IRPEF ed ILOR
relativi all’anno di imposta 1991 – in sede di giudizio di rinvio conseguente
alla sentenza di questa Corte n. 13590/2007, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento fatta eccezione
per le voci e gli importi non contestati dalla contribuente (lire 19.392.000),
oltre che per l’importo di lire 5.424.830 afferente alla voce “rimborso spese
ai dipendenti”.
La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi. La
società replica con controricorso.
L’Agenzia ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ., con la
quale, ha escluso che la controversia sia stata definita ai sensi dell’art.3,
comma 2 bis, lett. b) del d.l. 25.03.2010, n.40, conv. in legge 22.05.2010,
n.73, poiché la relativa istanza era risultata irregolare, sia perché depositata
tardivamente il 25.08.2010 (termine ultimo 24.08.2010), sia per mancanza
dei presupposti, posto che l’Amministrazione non era risultata integralmente
soccombente nel giudizio.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente va rilevato che la controversia non risulta essere
stata definita ai sensi dell’art.3, comma 2 bis, lett. b) del d.l. 25.03.2010,
n.40, conv. in legge 22.05.2010, n.73, tesi peraltro nemmeno sostenuta
dalla controricorrente Arcoservizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per
violazione dell’art.112 cod. proc. civ. (art.360, primo comma, n.4, cod.
proc. civ.), ravvisando la ricorrente la omessa pronuncia in merito a specifici

della società Arcoservizi SPA, nella qualità di incorporante la Enerpetroli

motivi di appello concernenti a) la contestazione per mancata
contabilizzazione e dichiarazione di ricavi (spese di contabilità e bolli)
relativi a contratti di fornitura attivi della contribuente; b) la contestazione
per la mancata contabilizzazione e dichiarazione di variazioni in diminuzione
delle perdite su crediti pretesamente irrecuperabili.
2.2. Con il secondo motivo, il medesimo profilo è denunciato per

2.3. Il primo motivo è fondato, poiché sui fatti prima evidenziati non si
ravvisa alcun provvedimento del giudice, indispensabile per la soluzione del
caso concreto.
Inoltre la ricorrenza del vizio d’omessa pronuncia non può essere
esclusa, ravvisando una pronuncia implicita di rigetto, come propugnato
dalla controricorrente, attesa la chiara autonomia dei fatti oggetto di
contestazione che non si pongono con quanto oggetto della pronuncia né in
rapporto di premessa, né di presupposto logico/giuridico, come richiesto
dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn.24155/2017, 17580/2014).
2.4. Il secondo motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del
primo.
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art.39 del d.P.R. n.600/1973 e dell’art.2697 cod. civ. (art.360, primo
comma, n.3, cod. proc. civ.) con riferimento alle contestate cessioni “in
nero” di gasolio.
A dire della ricorrente la CTR, affermando l’insufficienza probatoria degli
elementi posti a base dell’accertamento, avrebbe fatto erronea applicazione
dei principi sull’onere della prova in materia fiscale, che consentono
all’Amministrazione di avvalersi di presunzioni, riconnesse, nel caso in
esame, alla circostanza pacifica dell’illecito scarico di gasolio da
un’autobotte della società da parte di un suo dipendente.
3.2. Con il quarto motivo, il medesimo profilo è denunciato per
insufficiente motivazione (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.).
3.3. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente
per connessione e vanno respinti perché infondati.

R.G.N.12288/2010
Cons. est. Laura Tricorni

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omessa motivazione (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.).

3.4. Rammenta la Corte che l’esistenza di “elementi presuntivi” ( e cioè
di indizi idonei a fondare una presunzione), forniti dall’Amministrazione a
sostegno dell’accertamento induttivo, comporta l’inversione dell’onere della
prova sempre che i suddetti elementi siano effettivamente tali (ossia idonei
a fondare una presunzione), non potendo ovviamente ammettersi che
l’Amministrazione possa fondare un accertamento su qualunque elemento

l’inversione dell’onere probatorio.
Nel caso di specie, va osservato che dalla sentenza emerge che la
contribuente ha riconosciuto, sia pure con riferimento ad un quantitativo di
gasolio inferiore a quello oggetto del complessivo accertamento, la
fondatezza della contestazione e l’evasione di imposta, provvedendo anche
ad adempiere per tale parte il tributo iscritto a ruolo.
La questione controversa risulta, dunque, circoscritta non tanto all’an,
ma al quantum dell’evasione: proprio su questo punto il giudice di appello
si è espresso, negando valore all’indizio per la sua mancanza di precisione
(non univocità) e concordanza in merito all’individuazione dei soggetti che
realmente sarebbero stati artefici e si sarebbero avvantaggiati delle ulteriori
cessioni in evasione di imposta: in particolare ha rimarcato che i conteggi
elaborati dalla G. di F. si basavano su un’agenda sequestrata nell’autobotte
condotta da Luigi Ferraro e su un controllo delle posizioni bancarie di tale
Alfredo Tarenghi, procacciatore di affari della Nuova Italtermica,
sottolineando in particolare che era quest’ultimo a risultare beneficiario di
numerosi accreditamenti di assegni, ma che i traenti avevano dichiarato di
avere pagato forniture di gasolio “in nero”, senza tuttavia imputarle alla
Nuova Italtermica.
Orbene in proposito è il caso di ricordare che, secondo la ormai granitica
giurisprudenza di questo giudice di legittimità in materia di prova
presuntiva, spetta al giudice di merito la valutazione della rispondenza degli
elementi indiziali ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove
adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n.
17634/2014): pertanto, non si ravvisa la denunciata violazione di legge.

R.G.N.12288/2010
Cons. est. Laura Tricorni

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anche privo di qualsivoglia valore indiziario, determinando perciò solo

3.5. Si deve altresì rilevare che anche il quarto motivo è infondato,
atteso che la censura per vizio di motivazione non può limitarsi – come nel
caso di specie – ad affermare un convincimento diverso da quello espresso
dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio (v. tra numerose altre Cass. n.
8023/2009).

secondo, rigettati i motivi terzo e quarto perché infondati; la sentenza
impugnata va cassata e la controversia, non potendo essere decisa nel
merito, va rinviata alla CTR del Piemonte in diversa composizione per il
riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
– accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo, infondati i
motivi terzo e quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del
Piemonte in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2017.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il

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