Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2931 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 26121/13 ) proposto da:

B.G., (c.f.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. Ferdinando Pietropaolo ed elettivamente domiciliato in

Roma, via Livorno n. 20, presso lo studio dell’avv. Piet Jan

Schutzmann, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.I.; D.A.O.; D.A.G.;

T.C., tutti eredi di D.A.F.;

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 755/2012 della Corte di Appello di Salerno;

deliberata il 30/05/12; depositata il 5/10/12; non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Carmelo Russo, con delega dell’avv. Pietropaolo

Ferdinando, per il ricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. propose ricorso per la cassazione, nei confronti di Bo.Ro., D.A.F., T.C., delle sentenze, parziale e definitiva, depositate rispettivamente il 23/3/99 e il 3/2003, con le quali la Corte di Appello di Catanzaro: a) aveva dichiarato il diritto di proprietà del ricorrente, per atto del 28/3/61, del terreno di cui la Bo., con ricorso del 77, aveva chiesto la declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione e che già nel 71 aveva alienato al D.A.; b) aveva condannato il D.A. al rilascio dello stesso, previa demolizione del campo da tennis e di uno dei due fabbricati dal predetto edificati; c) aveva rigettato le domande proposte dalla Bo., nonchè quelle di usucapione abbreviata e ordinaria avanzate dal D.A.; d) aveva disatteso la domanda di rimozione del fabbricato, edificato sulla part. (OMISSIS) dal D.A., dichiarandolo acquisito per accessione dal B.; aveva altresì determinato, con la pronuncia definitiva, l’inerente indennizzo ex art. 936 c.c., nonchè il risarcimento dei danni dovuto dal D.A. per l’abusiva occupazione del terreno.

La Corte di legittimità – per quello che ancora interessa nella presente sede accolse il primo motivo del ricorso con riferimento al denunciato vizio motivazionale in merito alla pur affermata ricorrenza delle due condizioni ostative del diritto del proprietario di chiedere la rimozione delle opere costruite dal terzo sul proprio fondo, previste dall’art. 936 c.c., commi 4 e 5 (relative alla buona fede ed al decorso del termine di 6 mesi dalla notizia della incorporazione); ritenne poi l’assorbimento del terzo motivo – proposto in via subordinata al primo, relativo alla mancata riproduzione nel dispositivo, dell’accertata accessione nonchè del sesto e del settimo motivo di ricorso – relativi alla liquidazione del danno anche in relazione alla decorrenza del momento dell’insorgenza dello stesso – aggiungendo che, comunque, ove fosse stato confermato il rigetto della richiesta rimozione del fabbricato, essi sarebbero risultati infondati.

La Corte di Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, pronunciò la sentenza n. 755/2012; rigettò la domanda del B. di rimozione del fabbricato integralmente costruito dal D.A. sulla particella (OMISSIS) – assumendo la buona fede del terzo edificante, secondo quanto disposto dall’art. 936 c.p.c., comma 4 – accolse invece la richiesta subordinata di accessione e dichiarò dunque l’avvenuto acquisto in capo allo stesso B. di quanto edificato nella predetta particella, con conseguente ordine di rilascio del bene, rivolto agli eredi dello stesso D.A..

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il B., facendo valere due motivi; è stata altresì depositata istanza da parte del ricorrente per esser rimesso in termini per la rinnovazione della notifica a D.A.O. (una delle eredi dell’originaria parte D.A.F.), risultata esser residente in luogo diverso da quello in cui era stata tentata la notifica (istanza rigettata per ritenuta superfluità della rimessione richiesta). Le altre parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. i – Con il primo motivo viene denunciato l’omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio, sostenendosi che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto esistente la buona fede del terzo (il D.A.) edificante sul terreno altrui (del B.); è dedotta altresì la violazione o la falsa applicazione dell’art. 936 c.c., in merito ai limiti applicativi dell’eccezione di cui al quarto comma dell’anzidetta norma.

p. 1.a – Esaminando partitamente le varie circostanze di fatto poste a base della ritenuta buona fede del terzo edificatore su terreno del B., assume parte ricorrente la inconferenza dell’argomentazione secondo la quale la buona fede sarebbe stata dimostrata dalla lettura delle due scritture del (OMISSIS) con le quali Bo.Ro.Ma. aveva riconosciuto di aver venduto allo stesso D.A. anche il terreno in contestazione e con la seconda aveva venduto ex novo quel terreno allo stesso acquirente; a contrastare tale interpretazione parte ricorrente richiama i precedenti atti di provenienza – atto notar L.R.G. del (OMISSIS); il rogito dello stesso notaio del (OMISSIS) e, infine, l’atto per rogito notar A.A. del (OMISSIS) – evidenziando che in tutti i passaggi che si erano succeduti nel tempo vi sarebbe stata una precisa indicazione confinaria con la proprietà di Gualtiero B. che avrebbe consentito al giudice del rinvio di verificare la chiara individuabilità oggettiva di quanto alienato – distinguendosi i terreno acquistato da B. da quello acquistato dal D.A. -; corroborerebbe tale risultato interpretativo anche la diversità di superfici tra il terreno acquistato e quello successivamente occupato – per ulteriori mq 3.700.

p. 1.a.1 – Il rilievo è inammissibile perchè si risolve in una valutazione delle emergenze di causa in mera contrapposizione a quella ragionevolmente operata dalla Corte di Appello, che aveva fatto emergere, sulla base di molteplici indici sintomatici, la difficoltà nella identificazione del terreno poi occupato – di tal chè era stata chiesta la nullità della vendita per indeterminatezza dell’oggetto; sicuramente non si è assistito alla pretermissione ingiustificata di elementi di valutazione delle prove, avendo il giudice del rinvio dato ragione degli elementi indiziari della presenza di una buona fede (vedi foll: 17-19 della gravata decisione); nè tanto meno vi è stata una violazione dei limiti applicativi di cui all’art. 936 c.c., non senza omettere di rilevare la irrisolta commistione operata dal ricorrente tra falsa applicazione di legge – che riguarda la sussunzione della fattispecie astratta a quella concreta – e il vizio di motivazione – che invece ha ad oggetto la riconduzione della fattispecie concreta a quella contemplata dalla norma di riferimento.

p. 1.b – Con ulteriore svolgimento argomentativo del medesimo mezzo, parte ricorrente assume che il giudice del rinvio avrebbe omesso di attribuire il giusto valore ad un altro fatto emergente dagli atti di causa: sostiene in proposito che con la scrittura (OMISSIS) a firma della Bo. costei aveva dichiarato di aver venduto al D.A. le particelle (OMISSIS) del fol (OMISSIS) del nuovo catasto terreni del comune di Ricadi per un totale di ettari 1.47.10 e non la minore superficie dichiarata nel rogito di compravendita, sostenendo che la maggior consistenza delle particelle (OMISSIS) non sarebbe stata inserita nell’atto per un errore del notaio, tanto che di essa se ne dichiarava in possesso sin dal proprio acquisto del (OMISSIS); con il successivo atto del (OMISSIS) la stessa Bo. aveva “contraddittoriamente ” venduto nuovamente le anzidette particelle – per una differenza di 3.700 mq – allo stesso D.A., dando atto che su di esse vantava il solo possesso che assicurava avrebbe portato in breve all’accertamento giudiziario dell’avvenuta usucapione. Da tali circostanze la parte ricorrente trae il convincimento che mai il D.A. avrebbe potuto sostenere la buona fede nell’acquisto di una porzione di fondo che non era ancora di proprietà della Bo..

p. 1.b.1 – Anche questo rilievo soffre dei profili di inammissibilità sopra ricordati comunque gli atti di cui si parla non sono stati pretermessi nell’esame della Corte di Appello, che ne ha solo fornito una diversa valenza indiziaria – favorevole all’incertezza dell’oggetto della compravendita: vedi fol. 19 della gravata decisione – con motivazione ragionevole e nient’affatto apodittica: giova sul punto osservare che non vi è la sottolineata aporia logica nella rivendita dei beni con l’atto del (OMISSIS), per la semplice ragione che tale modo di agire ben poteva essere interpretato come metodo più rapido per far conseguire all’acquirente della minor consistenza, la certezza dell’acquisto della differenza, senza attendere l’esito di un ipotetico giudizio di usucapione.

p. 2 – Gli altri profili impugnatori, sui diversi motivi ritenuti assorbiti, sono superati dalla conferma di tale capo di decisione.

p. 3 – Con il secondo motivo si assume la violazione o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere, il giudice di rinvio, operato una compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio – stante la reciproca soccombenza – non considerando però il diverso valore delle domande respinte: il motivo è infondato in quanto il giudice del rinvio non ha erroneamente identificato i confini applicativi della norma di riferimento – che riguarda l’obbligo del giudice di liquidare le spese secondo la riscontrata soccombenza, a differenza dell’art. 92 c.p.c., che disciplina i limiti del potere di disporre la compensazione delle spese in caso di riscontrata soccombenza reciproca -, senza omettere di considerare che l’identificazione della parte soccombente – in tutto o in parte – è rimessa al potere decisionale del giudice di merito e che non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata (vedi Cass. Sez. 1, n. 13229/2011), come nel caso di specie è avvenuto (vedi foll. 21-23 della gravata sentenza).

p. 4 – Non v’è materia per ripartire le spese del giudizio di legittimità, stante il fatto che le parti intimate non hanno quivi svolto difese; sussistono però i presupposti, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso dal medesimo proposto.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso dal medesimo proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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