Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29308 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 243-2020 proposto da:

S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/11/2019,

R.G.N. 19089/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– S.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 22 novembre 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta nei confronti del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la protezione internazionale e la protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario della (OMISSIS), che ivi svolgeva attività lavorativa in proprio avente ad oggetto la realizzazione di soffitti, aggiungendo di essere partito il 12 novembre dalla citta di (OMISSIS) nell'(OMISSIS), per tre ragioni: a causa della persecuzione dei musulmani in danno dei cristiani, per la lotta portata avanti nella sua zona dall’IPOB ed infine a cagione della uccisione dei propri genitori da parte dello zio;

– la Commissione ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver fondato la propria valutazione il giudice su parametri diversi da quelli normativi, avendo soltanto affermato l’insussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

– con il terzo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver escluso il giudice la presenza di particolari problematiche in (OMISSIS);

– il primo motivo non può trovare accoglimento;

– parte ricorrente censura la decisione impugnata in modo generico, allegando non esser stata calata la vicenda personale del ricorrente nella situazione generale della (OMISSIS) e adducendo l’alto potenziale di criminalità del Paese considerato;

– giova rilevare, al riguardo, che il Tribunale, con motivazione ampia e approfondita, oltre ad evidenziare come l’impugnazione non si confrontasse con la decisione impugnata lasciando immutato il narrato esposto dinanzi alla Commissione, senza nulla replicare alle circostanziate ragioni di fatto fissate nella decisione di rigetto, ha valorizzato la assenza del richiedente all’udienza fissata per la sua comparizione, comparizione che gli avrebbe consentito di circoscrivere e rendere più coerente quanto esposto dinanzi alla Commissione;

– a prescindere dalla confusione generale del racconto, il Tribunale ha evidenziato le incertezze riguardanti l’attività lavorativa svolta, i viaggi compiuti per lavoro, la assoluta non credibilità dei racconti concernenti il pericolo rappresentato dai movimenti sostenitori della liberazione del (OMISSIS) (quale è l'(OMISSIS)) del tutto generici e non circostanziati, nonchè rispetto alla domanda relativa al timore che nutre nel rientrare in (OMISSIS), il riferimento, ancora assai confuso, alla vicenda, vaga ed incoerente, dello zio – che avrebbe in tempi assai lontani ucciso i suoi genitori – e della paura di essere ucciso per sua iniziativa: su tale questione il richiedente ha fornito, secondo il Tribunale, dichiarazioni assai contraddittorie che hanno impedito di risalire alla verosimiglianza delle stesse, rimaste del tutto sfornite di prova;

– dalle conclusioni del Tribunale si evince come sia stato escluso un “sincero sforzo” volto a specificare la domanda e va sottolineato, altresì, come il giudice abbia valorizzato non solo la natura prettamente privata del dissidio intercorso fra il richiedente e lo zio ma, soprattutto, la difficile credibilità della sua versione dei fatti, genericamente descritti senza alcun elemento di verosimiglianza;

– orbene, in tema di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione va riferita alla protezione internazionale nel suo complesso pertanto, anche in relazione alla protezione sussidiaria, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (così, Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 33096), e, d’altro canto, nel caso di specie, risulta impossibile individuare il campo nel quale avrebbe dovuto svolgersi l’integrazione istruttoria in assenza di elementi in ordine ai quali la stessa sarebbe stata possibile prima che utile, posta la assoluta genericità e contraddittorietà del narrato come descritta dal giudice e come risultante dallo stesso ricorso;

– a fronte di una generica apoditticità del ricorso, il Tribunale, che evidenzia come lo stesso non si sia confrontato con le ragioni della Commissione, si sofferma sulla situazione del (OMISSIS), escludendo che dalle fonti accreditate ed in particolare dal rapporto EASO sulla situazione di sicurezza, del novembre 2018, venisse segnalata qualsivoglia situazione di allarme diversa dalla comune criminalità o atta a generare una violenza indiscriminata;

– la Tribunale ha sottolineato, anzi, come dalle fonti emerga una situazione di conflitto localizzata nel Nord Est della (OMISSIS) dal quale doveva escludersi provenisse il richiedente, a causa dell’attività del gruppo terroristico di (OMISSIS), non attivo negli Stati del Sud e ha, quindi, reputato altresì l’insussistenza di circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine o che le temute ripercussioni in caso di rientro potessero integrare i presupposti del c.d. danno grave in relazione alle possibili conseguenze, tenuto conto anche della totale assenza di allegazione di elementi a sostegno di un effettivo e concreto pericolo;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che richiede, ai fini della sussistenza del gravo danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivi dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

– relativamente alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, oggetto del terzo motivo di ricorso, dopo aver argomentato sulla residualità della stessa, il Collegio ha ribadito come la protezione umanitaria debba rinvenirsi nel non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, situazione, questa, che ha in fatto escluso nel caso di specie;

– d’altro canto, come noto, la mera allegazione di condizioni migliori nel paese di accoglienza non è sufficiente qualora nel paese di ritorno si registrino condizioni di vita che consentano l’esercizio dei diritti minimi;

– nel caso di specie secondo il Tribunale, l’esistenza in (OMISSIS) di strumenti istituzionali o privati di protezione, l’ambiente socio-culturale e la condizione personale comunque consentirebbero al ricorrente l’esercizio dei suoi diritti minimi mentre inoltre il Collegio ha escluso che la mera allegazione della presunta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 17/09/2018 al 20/10/2018 potesse rilevare come circostanza esclusiva idonea a far reputare sussistente una situazione di vulnerabilità del richiedente e da indurre a ritenere acquisito un tale grado di integrazione sociale da sconsigliare il reimpatrio;

– nel ricorso tali affermazioni non hanno formato oggetto di apposita allegazione e censura;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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