Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29308 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 14/11/2018), n.29308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15021 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Torricella Immobiliare s.r.l., società unipersonale, in persona del

legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura a margine

del controricorso, dagli Avv.ti Antonio Pio Contessa e Giuseppe

Pedretti, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 213,

presso lo studio dell’Avv. Raffaele Bava;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.

82/67/2011, depositata in data 21 marzo 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

maggio 2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe, con la quale è stato accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva rigettato il ricorso da essa proposto;

il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento con i quali si era proceduto al recupero del credito Iva anno di imposta 2004, utilizzato in compensazione nell’anno 2005, per non avere la società presentato la dichiarazione nell’anno 2004; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, avendo ritenuto che la presentazione della dichiarazione Iva fosse necessaria al fine del riconoscimento del credito portato per l’anno successivo e che la dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta era sottoposta ad un termine di decadenza; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la società contribuente, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, avendo ritenuto, in diritto: che rispetto al dato formale della mancata presentazione della dichiarazione annuale doveva farsi prevalere il dato sostanziale che i crediti di imposta (poi portasti in compensazione) erano riferibili ad operazioni effettivamente registrate e risultanti delle liquidazioni periodiche, sicchè il mancato inserimento del credito nella dichiarazione annuale non aveva valore costitutivo, sicchè la sua mancanza non poteva costituire motivo ostativo al riconoscimento del credito;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura; si è costituita con controricorso la società Torricella Immobiliare s.r.l.;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Molino Pietro, ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 e del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17; in particolare, si deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, la tempestiva presentazione della dichiarazione Iva annuale costituisce una condizione che subordina la possibilità per il contribuente di opporre in compensazione il credito Iva maturato nell’anno precedente;

il motivo è infondato;

con il motivo di ricorso in esame si prospetta la questione se la possibilità per il contribuente di opporre in compensazione un credito Iva maturato nell’anno precedente sia condizionata alla tempestiva presentazione della dichiarazione Iva, nonostante che risultino regolarmente registrate le relative operazioni anche nelle liquidazioni periodiche;

sul punto, va precisato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia 8 settembre 2016, n. 17757, hanno fissato il principio secondo il quale “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (conf., Cass., ord. 25 gennaio 2017, n. 1627);

pertanto, seguendo il suddetto principio di diritto, il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

alla cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza dinanzi indicata, ciò perchè, hanno precisato al punto 5.8., essa identifica “il rilievo generale e interno” che governa l’esercizio del diritto di detrazione; non c’è, invece, necessità di procedere ad accertamento induttivo, in quanto l’Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza, principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all’art. 17 della sesta direttiva e “si mettono in guardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore aggiunto” (sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione);

la questione, pertanto, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempre chè non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921);

nel caso in esame, tuttavia, non emergono fatti bisognosi di prova, perchè l’Agenzia non nega l’esistenza del credito, ma incentra la propria contestazione soltanto sulla circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale;

ne consegue il rigetto del ricorso;

con riferimento alle spese di lite, tenuto conto del recente intervento di questa Suprema corte a sezioni unite, sopra indicato, successivo alla proposizione del presente ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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