Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29307 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che li

rappresenta e difende giuste procure nelle prime tre pagine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CORTE DEI CONTI, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende op legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/01/2009, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato Mosca Giovanni Pasquale difensore dei ricorrenti che

si riporta alla memoria;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 21.1 – 16.9.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, tutti dipendenti, o loro aventi causa, della Corte dei Conti ed inquadrati nella posizione C3, ex 9^ qualifica funzionale, avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere l’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento, pari menti inquadrato nella posizione C3;

2. B.A., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

la Corte dei Conti ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte dei ricorrenti, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. preliminarmente va rilevata la tardività (e conseguente inammissibilità) del controricorso; il ricorso risulta infatti notificato il 12.03.2010 mentre il controricorso risulta essere stato notificato il 29.4.2010, in violazione del termine di cui al combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c.;

4. i ricorrenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 assumendo che nel settore del pubblico impiego non è consentito un trattamento economico ingiustificatamente differenziato a parità di mansioni svolte;

la questione all’esame è già stata affrontata da questa Corte, che l’ha risolta in senso sfavorevole ai lavoratori ricorrenti (cfr, Cass., nn. 11982/2010; 5504/2011) osservando che:

le qualifiche ad esaurimento per cui è causa provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (a seguito della istituzione della dirigenza), effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972, il cui art. 60, stabiliva che “Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica …” (comma 3); il successivo art. 61, stabiliva poi il trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento, rapportando lo stipendio annuo lordo dell’ex ispettore generale e dell’ex direttore di divisione o equiparate “a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica” (successivamente elevandolo, rispettivamente al 95% e all’85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità, con il D.L. n. 283 del 1981, art. 12 convertito nella L. n. 432 del 1981, e poi incrementandolo del 15%, con D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 2), oltre a determinate indennità, proventi e compensi in precedenza spettanti;

la nona qualifica funzionale è stata invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2 convertito nelle L. n. 78 del 1986, che stabilì il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (92%, a norma del D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla L. n. 93 del 1983, dal D.P.R. n. 266 del 1987;

infine, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, descrisse le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della 9A qualifica, stabilendo che “il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45” e, mantenendo pertanto, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse e al trattamento economico attribuito (ancorchè nel frattempo con differenziale ridotto), rispetto alla 9A qualifica;

successivamente, in coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica C3, ma mantenendo, ancora nell’ultima tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retribuivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3;

tale trattamento differenziato trova quindi la propria legittimazione nel citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e, comunque, la propria giustificazione, oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della differenziazione, anche nella considerazione del diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti;

5. premesso che le memorie illustrative e, segnatamente, quelle ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non possono introdurre profili di doglianza ulteriori rispetto a quelli svolti nel ricorso, deve rilevarsi che le argomentazioni dei ricorrenti non scalfiscono la persuasività delle surricordate considerazioni, dovendosi altresì tener conto che:

la differenziazione in parola riveste effettivamente un carattere “necessariamente temporaneo”, essendo destinata ad esaurire il proprio ambito applicativo con la cessazione dal servizio del personale delle ex qualifiche ad esaurimento;

il descritto diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti può di per sè costituire ragione giustificatrice del previsto differente trattamento;

in linea con quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contrasto con il principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 deve essere escluso nella fattispecie all’esame, in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16504/2008; 5726/2009);

6. merita quindi di essere confermato l’orientamento ermeneutico già accolto dalla giurisprudenza di questa Corte e sostanzialmente seguito anche nella sentenza impugnata, cosicchè il ricorso va rigettato ai sensi dell’ari. 360 bis c.p.c., n. 1;

non è luogo a pronunciare sulle spese, in assenza di valida attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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