Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29307 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 727-2020 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/11/2019

R.G.N. 8107/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto n. 9829/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da T.I. (alias T.S.), cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente C.T. aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, sussidiaria e umanitaria;

1.1. il T. aveva motivato la necessità di allontanamento dal paese di origine con la situazione della città di (OMISSIS), suo luogo di nascita e di residenza, interessata da violenti scontri tra gruppi di ribelli, i quali una notte dell'(OMISSIS) avevano fatto irruzione nelle sua casa ed iniziato a sparare ferendolo ad una gamba e cagionando la fuga sua e dei familiari; era stato costretto a scappare, pertanto, in un piccolo villaggio dove aveva incontrato un commerciante che lo aveva portato con sè in Algeria; non intendeva tornare in (OMISSIS) in quanto, come appreso dalla madre rimasta a (OMISSIS), i ribelli creavano disordine; in sede di audizione giudiziale aveva precisato o di essere scappato perchè i giovani della sua comunità a (OMISSIS) informavano le autorità dei luoghi in cui i miliziani tenevano le armi e questi ultimi erano stati informati che egli e il suo amico, al quale avevano tagliato le mani; erano informatori; una notte erano andati a cercarlo costringendolo a scappare;

2. ha ritenuto il Tribunale che i fatti riferiti non consentivano di ricondurre, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, le ragioni dell’allontanamento dal paese di origine a profili latamente persecutori per ragioni politiche o per altre ragioni come richiesto dalla Convenzione di Ginevra; quanto alla protezione sussidiaria, premesso che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) neppure era stata evocata e che non veniva in rilievo neppure la fattispecie di cui alla lett. b), ha ritenuto, in relazione alla ipotesi contemplata dall’art. 14, lett. c), cit., relativa alla presenza di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, che il racconto del ricorrente sul fatto di essere nato e vissuto a (OMISSIS) con la sua famiglia, non appariva credibile non avendo lo stesso dimostrato di essere in grado di offrire alcuna descrizione specifica della città e dei conflitti che la avevano interessata; tanto induceva a ritenere che il T. provenisse dalla parte sud del (OMISSIS), e quindi da una zona che non risultava allo stato interessata da un conflitto raggiunto da livello di violenza indiscriminata, secondo quanto desumibile dal rapporto EASO di dicembre 2018; quanto alla protezione umanitaria, nello specifico non era possibile ritenere sussistente alcuna ragione di vulnerabilità stante la complessiva inattendibilità del racconto, la inconciliabilità delle versioni offerte alla C.T. e poi dinanzi al giudice delegato, le difformi indicazioni sulla data di nascita risultanti dalla compilazione del modello C3 e dalle dichiarazioni rese alla C.T., elementi che inducevano ad escludere che il richiedente fosse minorenne all’epoca dell’allontanamento dal paese di origine; parimenti poco credibili le modalità del racconto riferite al viaggio verso l’Algeria ed alla sua permanenza in quel paese; neppure era possibile ai fini della tutela umanitaria valorizzare l’integrazione sociale e lavorativa in Italia risultando attestato venendo in rilievo un tipo di rapporto di lavoro del tutto occasionale e non documentato quanto alla sua effettiva esecuzione;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T.S. sulla base di tre motivi;

5. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento nonchè omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; censura la decisione per avere il Tribunale violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori nonchè per omesso esame di un fatto decisivo; deduce che la valutazione di non credibilità non era frutto della applicazione dei parametri legali di relativa verifica; soprattutto, evidenzia che non era dato comprendere da dove il Tribunale avesse tratto la convinzione della provenienza del T. dal sud del (OMISSIS);

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. Att. c.p.c. nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; censura la decisione per avere omesso di applicare il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 118 disp. att c.p.c. nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e al D.P.R. n. 39 del 1999, art. 11 e art. 29 D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis; censura la negazione della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare i fatti storici attestati dalla documentazione versata in atti;

4. il ricorso è da accogliere in relazione al profilo con il quale si denunzia motivazione apparente in ordine alla individuazione della regione di provenienza del ricorrente e tanto assorbe gli ulteriori profili di censura articolati con i motivi in esame;

4.1. è noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112);

4.2. l’apparenza di motivazione del provvedimento impugnato si riscontra laddove il giudice di merito ha ritenuto che il ricorrente provenisse da una regione dell’area meridionale del (OMISSIS), sulla base del solo fatto che il T. non era stato in grado di riferire circostanze specifiche relative alla città di (OMISSIS) indicata come città di nascita e di residenza; tale elemento, se può giustificare in astratto una valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente in ordine alla effettiva città di provenienza, non può di per sè solo, in assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro fattuale, fondare l’assunto della provenienza del T. da una regione meridionale del paese; l’affermazione in questione non è, in altri termini, sorretta da una riconoscibile inferenza probabilistica rispetto al dato della non provenienza dalla città di (OMISSIS) del ricorrente e tale incongruità finisce con l’inficiare le ragioni complessive della decisione in quanto fondate sull’assunto, tratto da dal rapporto Easo del dicembre 2018, di un minore tasso di attacchi terroristici nelle regioni meridionali del paese; in tale contesto, si rendeva quindi necessario un approfondimento istruttorio destinato a chiarire la effettiva regione di provenienza del ricorrente in relazione alla quale verificare i presupposti della protezione richiesta; restano assorbite le ulteriori censure articolate;

al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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