Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29307 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 14/11/2018), n.29307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12212 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Taranto

per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio

degli Avv.ti Sergio Tropea e Francesco Primavera;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 79/18/2010,

depositata in data 15 marzo 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

maggio 2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva parzialmente accolto il ricorso;

il giudice del gravame ha premesso, in punto di fatto, che: il contribuente, gestore di un ristorante pizzeria, aveva impugnato l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2000, per maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente richiesta di pagamento di maggiore Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi; il ricorso era stato proposto per carenza di motivazione e per illegittimità dell’accertamento induttivo in presenza di una regolare e non contestata contabilità, nonchè per mancata considerazione di taluni elementi rilevanti, quali l’utilizzo della farina per altre produzioni, la insufficienza della misura della percentuale di sfrido del dieci per cento e, infine, l’utilizzo della farina per autoconsumo; la Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo del venti per cento il maggiore imponibile accertato; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l’appello, avendo ritenuto, in diritto: che era corretto l’utilizzo dell’accertamento induttivo nella fattispecie, tenuto conto del fatto che la contabilità era poco affidabile e della circostanza che, secondo il contribuente, più di un quarto della produzione dell’azienda era destinata all’autoconsumo; che, inoltre, era corretta la diversa determinazione operata dal giudice di primo grado, rispetto a quanto contenuto nell’avviso di accertamento, della misura del reddito presuntivamente non dichiarato;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso M.A. affidato a tre motivi di censura e lo stesso ha, altresì, depositato memoria;

l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per vizio in procedendo, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., per non avere pronunciato sul motivo di appello relativo al vizio della sentenza di primo grado che aveva ritenuto di ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura del venti per cento, senza alcuna indicazione dei criteri e delle ragioni tenuti in considerazione e senza alcun riferimento al contenuto degli atti di parte e, in particolare, alle contestazioni del contribuente in ordine alla errata considerazione dello sfrido, al diverso utilizzo della farina nonchè all’autoconsumo;

il motivo è infondato;

il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), postula la violazione di una norma processuale da cui deriva la nullità della sentenza;

nel proporre il presente motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sul vizio della sentenza di primo grado, consistente nell’avere, da un lato, riconosciuto la correttezza dell’accertamento e, dall’altro, ridotto la suddetta pretesa di una percentuale priva di adeguato supporto motivazionale;

il motivo di ricorso in esame, in realtà, censura la pronuncia impugnata sotto il profilo della non sufficienza della motivazione del giudice di appello per non avere offerto, così come la pronuncia del giudice di primo grado (al cui percorso motivazionale pure si richiama), alcuna indicazione circa i criteri e le ragioni sulla cui base si è ritenuto di dovere ridurre i ricavi accertati nella misura del venti per cento;

tuttavia, non può riscontrarsi nel caso di specie una ipotesi di omessa motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), sul motivo di doglianza proposto, in quanto il giudice di appello ha espressamente tenuto conto e argomentato su di esso, avendo ritenuto che, sia dalla non affidabilità della contabilità che dalla non verisimiglianza dell’utilizzo di un quarto della produzione dell’azienda all’autoconsumo, poteva evincersi la legittimità dell’accertamento induttivo operato, e, inoltre, che i fatti presi in considerazione, secondo un criterio di normalità, potevano condurre ad una diversa conclusione della misura del reddito presuntivo rispetto a quella determinata dall’Ufficio, in tal modo prendendo in considerazione, nei limiti della decisione, le doglianze proposte dal contribuente;

con la suddetta motivazione, dunque, il giudice di appello si è pronunciato sul motivo di doglianza prospettato dalla parte ricorrente in sede di appello, sicchè non può ritenersi che, nella fattispecie, sussista una mancata pronuncia denunciabile in questa sede;

non può, peraltro, assumere rilevanza la circostanza, pur rappresentata con il presente motivo di ricorso, che la Commissione tributaria regionale, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001, ha ritenuto di dovere confermare la sentenza di primo grado che aveva rideterminato i maggiori ricavi in misura inferiore rispetto a quelli di cui all’atto di accertamento;

a tal proposito, va osservato che, in difetto del principio di autosufficienza del motivo di ricorso, parte ricorrente non ha riprodotto il contenuto della sentenza del giudice del gravame in esame e non ha dato contezza del passaggio in giudicato della medesima (seppure faccia ulteriore riferimento in sede di memoria, ma senza alcuna specifica allegazione) non consentendo a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la sussistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della controversia in esame;

va, inoltre, precisato che, in ogni caso, con riferimento alla rilevanza del giudicato esterno, questa Corte ha affermato che il principio della autonomia dei singoli periodi di imposta comporta, di regola, che la sentenza pronunciata in riferimento ad un determinato periodo di imposta non fa stato in un periodo di imposta diverso; a tale regola si fa eccezione soltanto qualora la sentenza passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti, si sia pronunciata su elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi di imposta (Cass. civ., Sez. 6, 26 settembre 2016, n. 18875);

parte ricorrente, sul punto, si limita, anche in sede di memoria, a prospettare la sussistenza di un giudicato esterno, ma non chiarisce sotto quale profilo la sentenza richiamata abbia pronunciato su elementi costitutivi della fattispecie che avrebbero avuto incidenza sulla decisione anche per la diversa annualità in contestazione;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per non avere specificato sulla base di quali elementi presuntivi poteva ritenersi legittimo il ricorso all’accertamento induttivo;

il motivo è infondato;

il giudice di appello ha precisato, nel delineare il percorso argomentativo di cui in motivazione, sulla base di quali elementi l’ufficio finanziario aveva ritenuto di procedere all’accertamento induttivo e, sotto tale profilo, ha ritenuto che la pronuncia del giudice di primo grado era da ritenersi corretta, sussistendo, nella fattispecie, elementi presuntivi connotati dalla gravità, precisione e concordanza;

in particolare, ha tenuto conto della scarsa affidabilità della contabilità, alla luce degli stessi conteggi eseguiti dal ricorrente che ha riconosciuto un minimo di evasione, nonchè della stessa affermazione del contribuente relativo al fatto che la produzione dell’azienda era destinata per più di un quarto all’autoconsumo, elementi che sono stati ritenuti idonei a fondare un accertamento induttivo in quanto indici di una non attendibilità complessiva della contabilità;

gli ulteriori profili evidenziati dal ricorrente, in particolare le diverse variabili (sfrido, autoconsumo, utilizzo di farina anche per la preparazione di altre pietanze, impiego di altre materie prime) che avrebbero potuto condurre a risultati più rispondenti alla realtà, ove considerati, oltre che essere meramente indicati senza alcuna specifica allegazione della significatività degli stessi, attengono, piuttosto, alla diversa censura del vizio di motivazione della pronuncia per omessa considerazione di fatti decisivi per la controversia, non al censurato vizio della sentenza per violazione di legge di cui al motivo di ricorso in esame;

con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, per non avere tenuto conto di diversi elementi quali lo sfrido, l’autoconsumo e i diversi impieghi della farina acquistata;

il motivo è inammissibile;

parte ricorrente, nel prospettare il motivo di censura in esame, si limita a fare riferimento a elementi, non presi in considerazione dai giudici di merito, che, ove considerati, avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse, ma non specifica in alcun modo di avere prospettato, sia in sede di giudizio di primo grado che di appello, l’entità dei suddetti elementi rispetto alla produzione complessiva della ditta e, in particolare, in che misura gli stessi, ove considerati, avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione con conseguente venire meno della fondatezza della pretesa relativa al maggior reddito contestato;

il motivo, pertanto, è privo della necessaria indicazione della decisività dei fatti non considerati dal giudice di appello; in conclusione, il ricorso è infondato, con conseguente rigetto; la condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA