Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29306 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. B. MORGAGNI 2/B, presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI

UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI PAOLO MARIA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERNI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

ALESSANDRO (Avvocatura Comunale) giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

15/07/09, depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 15.7 – 23.9.2009 la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.E., già dirigente del Comune di Terni, nei confronti di quest’ultimo e diretta al riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel corso di più anni; a sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale, tenuto conto del ruolo dirigenziale ricoperto dal B., ha ritenuto che quest’ultimo non aveva allegato, nè, tanto meno, dimostrato, che l’esercizio del potere di programmare il proprio periodo di fruizione delle ferie gli fosse stato reso impossibile da esigenze eccezionali di servizio e che, in ogni caso, neppure dalle dichiarazioni dei testimoni era emersa l’esistenza di simili esigenze; inoltre il parere negativo alla fruizione delle ferie – richieste dal B. il 20.11.2001, a breve distanza dal collocamento in quiescenza (31.12.2001) – reso dal direttore generale non era vincolante; nè fra il direttore generale e gli altri dirigenti, fra cui appunto il B., secondo le testimonianze acquisite, vi era un rapporto gerarchico o comunque una prassi in base alla quale il direttore generale firmava le richieste di ferie dei dirigenti;

la vicinanza del collocamento a riposo, inoltre, non era dimostrativa di esigenze eccezionali di servizio, poichè, al contrario, la mancata fruizione era dipesa dal fatto che il dirigente non aveva organizzato per tempo la sua assenza dall’ufficio, cosa peraltro agevole, potendo contare su quattro dirigenti del suo settore;

2. avverso tale sentenza della Corte territoriale, B.E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; l’intimato Comune di Terni ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

3. con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e del CCNL, deducendo che per eccezionalità delle esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie, dovrebbe intendersi “qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto agli ordinati requisiti della imprevedibilità e/o fronteggiabilità con i mezzi ordinari;

3.1 la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7883/1996; 14554/1999; 11786/2005; 8591/2004; nonchè, sostanzialmente in linea con tale principio, Cass., SU, 9146/2009;

Cass., n. 6228/2009); la Corte territoriale ha giudicato conformandosi a tale orientamento ermeneutico, nè il ricorrente, inficiando in tal modo il motivo con ulteriore ragione di inammissibilità, stante la sostanziale genericità della censura, specifica in cosa si dovrebbe sostanziare il “qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto agli ordinari requisiti della imprevedibilità e/o fronteggiabilità con i mezzi ordinar)’;

4. con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente e così parimenti da esaminarsi, il ricorrente denuncia vizi di motivazione, in particolare sotto il profilo dell’individuazione dell’epoca di mancata fruizione delle ferie, della mancata considerazione dei suo “repentino” collocamento in quiescenza, dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla non delegabilità delle funzioni esercitate e alla portata della testimonianza del direttore generale;

4.1 le censure sono in parte inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultando ivi trascritto il contenuto delle risultanze istruttorie dimostrative della dedotta repentinità del collocamento a riposo;

peraltro, con riferimento al complesso delle doglianze svolte con i motivi all’esame, deve rilevarsi che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata è tenuto ad indicare quali sono i vizi e le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che non consentono l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e non può limitarsi a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito, poichè il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da quel giudice (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 27464/2006;

8718/2005; 12467/2003); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione; pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito;

nel caso di specie la Corte territoriale, esaminando le risultanze processuali, ha deciso in forza di una motivazione congrua e immune da vizi logici, senza omettere la valutazione di aspetti essenziali ai fini del decidere;

dal che discende l’inaccoglibilità dei motivi all’esame;

5. con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2109 c.c., deducendo che la parte datoriale, inadempiente ai fini del rispetto del diritto alle ferie, non avrebbe dimostrato che la loro mancata fruizione era riconducibile solo alla contraria volontà di esso ricorrente;

5.1 il vizio di violazione di legge denunciato è insussistente, poichè, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel vigente ordinamento processuale, avuto riguardo alfa valutazione della prova, opera il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o per istanza della quale hanno ingresso nel processo, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5126/2000; 2285/2006, 25028/2008; 739/2010);

per il resto il motivo si risolve in una (peraltro neppure ritualmente denunciata) censura di vizio di motivazione, a confutazione della quale valgono le considerazioni svolte in ordine ai precedenti motivi;

6. in definitiva il ricorso deve essere rigettato;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA