Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29304 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 176/2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso

lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8247/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 16/10/2019 R.G.N. 28322/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, con decreto del 16.10.2019, rigettava il ricorso proposto da D.A., cittadino (OMISSIS), inteso ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale già negato dalla Commissione Territoriale di Novara;

1.1. il Collegio riteneva che il timore prospettato dal richiedente, di essere perseguito poichè accusato di furto di merce da un magazzino delle cui chiavi era in possesso, era poco plausibile e non suffragato da prova, oltre ad essere la narrazione dei fatti non circostanziata;

1.2. anche sotto il profilo della protezione sussidiaria, secondo il Tribunale, non erano emersi fondati motivi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. g), per ritenere che il richiedente potesse essere sottoposto nel suo paese a trattamento disumano o degradante, non essendo sul punto lo stesso credibile quanto ai fatti descritti e non sussistendo nè i requisiti di cui dall’art. 14, lett. a e b del citato D.Lgs., nè quelli della lett. c) del medesimo articolo, ossia una “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata “in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”;

1.3. il Collegio osservava che la situazione di armistizio esistente in Senegal rendeva evidente l’inesistenza nel paese di provenienza di un conflitto armato interno, come emerso dalla lettura di rapporti del Dipartimento di Stato americano sulla situazione dei diritti umani in Senegal e da informazioni acquisite, sicchè la domanda di protezione sussidiaria avanzata non era meritevole di accoglimento non ricorrendone i presupposti di legge, per non sussistere nello specifico una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente;

1.4. aggiungeva che non emergeva una condizione riconducibile al concetto di “serio motivo umanitario” tale da rendere doveroso il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con conseguente rigetto della domanda;

2. di tale decisione domanda la cassazione il D., affidando l’impugnazione a due motivi;

3. Il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 4, nonchè omessa valutazione di un fatto decisivo integrato dalla inadeguata assistenza linguistica in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, contestando il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale senza che lo stesso avesse svolto alcuna considerazione in ordine all’obiezione avanzata in merito all’inadeguatezza della traduzione effettuata da interprete di nazionalità diversa dal ricorrente, che avrebbe inficiato la piena comprensione della lingua mandinga pur dallo stesso conosciuta;

2. il motivo è meritevole di accoglimento, perchè, quantunque il ricorrente abbia indicato come norma di riferimento il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 4 e non il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, la decisione impugnata ha violato la disposizione de qua, in relazione ad una motivazione incentrata sulla non necessità di fissazione dell’udienza di comparizione, trascurando il preciso disposto della norma su richiamata;

2.1. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, prevede che “Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura;

2.2. il successivo comma prevede che “In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo;

2.3. anche sull’audizione del richiedente, tema manifestamente connesso a quello qui esaminato per essere una audizione inidoneamente condotta equivalente ad unàaudizione omessa, la giurisprudenza comunitaria orienta per una maggiore considerazione dell’esigenza di procedere a tale incombente anche nella fase giudiziaria, come evidenziato da ultimo alla sentenza CGUE 6.7.2020C-517/17 laddove è stato precisato che “l’esigenza di un esame completo ed ex nunc tanto degli elementi di fatto quanto di quelli di diritto nell’ambito di un ricorso, prevista dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva procedure, può vertere anche sui motivi d’inammissibilità della domanda di protezione internazionale di cui all’art. 33, paragrafo 2, di tale direttiva, laddove il diritto nazionale lo consenta. Nel caso in cui il giudice investito del ricorso intenda esaminare un motivo d’inammissibilità che non è stato esaminato dall’autorità accertante, esso deve procedere all’audizione del richiedente al fine di consentirgli di esporre di persona, in una lingua che conosce, il suo punto di vista sull’applicabilità di detto motivo alla sua situazione particolare” (p. 61 della sentenza Milkiyos Addis cit.).

2.4. da ultimo, anche questa Corte di cassazione ha precisato come sia impossibile pretendere di applicare alla valutazione di credibilità della storia riferita dal richiedente la protezione, internazionale o umanitaria, i consueti criteri di acquisizione ed apprezzamento della prova vigenti nel processo civile, assumendo infatti un’importanza centrale proprio il contatto tra richiedente e giudice, poichè la credibilità della storia dipende anche dal modo con cui la narrazione viene riferita, dall’atteggiamento dello straniero, dalle sue esitazioni, dal coinvolgimento che egli mostra durante il colloquio (cfr. Cass. 20.5.2020 n. 9228);

3. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), falsa applicazione di norme di diritto, violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione sussidiaria, violazione dell’onere di utilizzare informazioni precise ed aggiornate sul paese di origine del richiedente protezione internazionale;

3.1. assume che la tesi sostenuta dal Tribunale di Torino in ordine alla rilevanza della situazione socio politica e normativa del paese di provenienza solo se correlata alla specifica posizione del richiedente sia affatto minoritaria e che, con riguardo all’ipotesi di cui il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia stato disatteso il principio che impone l’attivazione del potere dovere del giudice di accertare anche d’ufficio la situazione dedotta, che, nella specie, era stata valutata sulla base di informazioni risalenti, non aggiornate al momento della decisione;

4. anche tale motivo è meritevole di accoglimento, osservandosi che nel caso specifico si fa riferimento alla provenienza del richiedente dalla Regione di Casamance ed alla necessità per il giudice di acquisire le COI in relazione all’allegazione della provenienza dalla zona interessata dal conflitto, esacerbatosi notevolmente rispetto alla situazione descritta nelle fonti risalenti prese a riferimento del Tribunale, fonti tutte risalenti agli anni 2015 e 2016 e non successive al 2017 (v. pagg. 3 e 4 del decreto impugnato);

4.1. è sufficiente al riguardo il richiamo al principio affermato da questa Corte, secondo cui al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (cfr. Cass. 25.7.2018 n. 19716) e, più in particolare, a quanto affermato in successiva pronuncia, alla cui stregua In tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (cfr. Cass. 19.4.2019 n. 11096);

5. il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato per effetto dell’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso e la causa va rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi e alle linee interpretative sopra menzionate;

6. i giudici di rinvio provvederanno, altresì, alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA