Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29303 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.N., S.F., V.M., elettivamente

domiciliati in Roma, via XXI Aprile 63, presso lo studio

dell’Avvocato Cordopatri Francesco, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo

Da Carpi 6, presso lo studio dell’Avvocato Silvestri Renato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

ELETTROGEN SPA;

– intimata –

Per la revocazione della sentenza 16.07.2009 n. 16598 della Corte di

Cassazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere dott Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- V.M., S.F. e G.N., dipendenti di ENEL Produzione spa, ricorrevano al Giudice del lavoro di Cagliari e chiedevano la condanna dell’ENEL e di Elettrogen s.p.a. a corrispondere l’indennità contrattuale di cambio mansioni prevista dall’art. 6 bis, e 28, del contratto di categoria.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai tre lavoratori la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’impugnazione. Proposto dagli stessi ricorso per cassazione, la Corte di cassazione con sentenza 16.7.09 n. 16598 rigettava l’impugnazione rilevando che correttamente il giudice di merito aveva escluso che la fattispecie rientrasse nell’art. 6 bis, comma 28, del contratto collettivo, riferito alla soppressione totale e definitiva della turnazione.

3.- Proponevano ricorso per revocazione V., S. e C. sostenendo che la Corte di cassazione fosse incorsa in errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4. Rispondeva con controricorso ENEL Produzione s.p.a. Non svolgeva attività difensiva Elettrogen s.p.a.

4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti, assieme all’avviso di fissazione dell’adunanza.

5.- Il difensore di C.N., S.F. e V. M., munito di apposito mandato, ha depositato tre dichiarazioni con le quali in nome e per conto dei mandanti ha rinunziato al ricorso.

Ognuna delle tre dichiarazioni è stata notificata alla controricorrcnte ed è corredata dall’atto di accettazione del legale rappresentante della stessa, nonchè dal visto del suo difensore.

Essendo presenti i requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi del successivo art. 391 c.p.c..

6.- Nulla deve statuirsi per le spese, dato che la controricorrente ha aderito alla rinunzia e che Elettrogen s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, nulla disponendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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