Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29303 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11532-2018 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALABRESE ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI ANCONA, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende; ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 441/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti è impugnata la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19 e art. 702-quater c.p.c. in ragione della sua tardività per essere stato proposto non con citazione ma con ricorso notificato oltre il termine di legge, e se ne chiede la cassazione in considerazione, tra l’altro, del testuale tenore dalla L. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, che indica il ricorso come atto introduttivo del giudizio.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

3. Le SS.UU. sciogliendo il dubbio esegetico originato dalla norma richiamata in premessa nel testo risultante dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. t), in rapporto alla regola generale dell’art. 342 c.p.c. secondo cui l’appello si introduce con citazione, hanno affermato il principio che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f, l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma” (Cass., Sez. U, 8/11/2018, n. 28575), principio in applicazione del quale l’impugnata decisione va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

4 Il ricorso va perciò accolto risultando fondato il primo motivo di esso ed andando perciò assorbiti i restanti motivi.

5. L’impugnata sentenza va conseguentemente cassata e la causa va rimessa al giudice a quo per il dovuto prosieguo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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