Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29302 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),
ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti
dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
T.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO U., che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONACELLI MARIO,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, RICCI MAURO, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in
calce al ricorso successivo;
– ricorrente successivo –
avverso la sentenza n. 201/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
14.4.2010, depositata il 22/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il ricorrente successivo (INPS) l’Avvocato Luigi Caliulo
(per delega avv. Alessandro Riccio) che insiste per l’accoglimento;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE
Tommaso che ha aderito alla relazione scritta.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
1. Appellata dall’Inps la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato il diritto di T.O. alla rivalutazione della contribuzione per esposizione decennale alle polveri di amianto, la Corte d’appello della stessa sede dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, ritenendola tardiva per superamento del c.d.
termine breve di impugnazione.
2. L’Inps ha proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 21.9.2010, a cui la controparte ha replicato con controricorso, ammettendo la sussistenza del vizio denunciato, dipendente dall’avere la Corte di merito dato rilievo ai fini della decorrenza del termine breve, ad una notificazione della sentenza di primo grado eseguita non al procuratore costituito ma direttamente al legale rappresentante della persona giuridica.
3. Tale ricorso non era depositato dall’Inps, che però dava corso in data 2-3 novembre notifica a mezzo posta (perfezionatasi, come da avviso di ricevimento, in data 10.11.2010) di un ulteriore ricorso.
4. Quest’ultimo ricorso denuncia la violazione degli artt. 170, 285 e 326 c.p.c., in considerazione del vizio già enunciato con il primo ricorso.
5.1 due ricorsi,devono essere riuniti (art. 335 c.p.c).
6. Sulla base delle esposte vicende processuali deve essere dichiarata l’improcedibilità del primo ricorso e deve essere accolto il secondo ricorso, sussistendo il vizio denunciato dell’erronea dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello per mancato rispetto del termine breve di impugnazione.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice per l’ulteriore trattazione. Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il primo ricorso dell’Inps (notificato il 21 settembre 2010) e accoglie il secondo ricorso (notificato il 2-3-10 novembre 2010); cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011