Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29302 del 06/12/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2017, (ud. 14/11/2017, dep.06/12/2017),  n. 29302

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 25.1.2017, la Corte di Appello di L’Aquila, sezione minorenni, ha rigettato l’appello proposto da P.M. avverso la declaratoria dello stato di adottabilità della figlia minore D.F.V., nata il (OMISSIS). La P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile. Esso risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 24 marzo 2017, mentre la sentenza impugnata è stata notificata per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata, in data 25.1.2017, notifica avvenuta ex officio, come previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17. Tale norma dispone, infatti, che avverso la sentenza emessa in materia di adottabilità del minore, le parti legittimate “possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d’Appello”…, e al comma 5 che “avverso la sentenza della Corte d’Appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione”.

3. Questo chiaro dettato normativo è stato interpretato da questa Corte nel senso che ai fini del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui alla richiamata L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui al medesimo art. 17, u.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre detto termine (Cass., 22 giugno 2012, n. 10486; Cass., 28 febbraio 2006, n. 4396; Cass., 1 marzo 2005, n. 4292; Cass., 1 febbraio 2000, n. 1396). Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, le quali, nel confermare che la notifica d’ufficio di detta sentenza effettuata alla stregua del disposto della L. 4 maggio 1983, n. 194, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all’ultimo comma di detta norma, hanno escluso che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto (cfr. Cass. S.U. 5 aprile 2005, n. 6985).

4. A tale indirizzo, ribadito, di recente, con l’ordinanza n. 27139 del 2017, il Collegio ritiene di dover dare continuazione, a preferenza di quello (Cass. n. 25662 del 2014), indicato in seno alla memoria.

5. Queste le ragioni. Anzitutto, la natura di lex specialis, che va, senz’altro, riconosciuta al termine per l’impugnazione della sentenza in materia di adottabilità stabilito dalla citata L. n. 184 del 1983, della rispetto all’art. 325 c.p.c., conduce ad escludere l’applicabilità, nel caso di specie, della norma generale, secondo cui “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.”, posta dall’art. 133 c.p.c., sia nell’originaria formulazione, sia in quella introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114.

6. In tal senso, infatti, si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 25208 del 2015) in materia di comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame ex art. 348 c.p.c. – materia del tutto analoga, ai fini qui in rilievo del rapporto tra disposizione generale e norma speciale – avendo, appunto, affermato che la disposizione novellata non ha inciso, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr. pure Cass. n. 18074 del 2015). Ed il principio è stato ribadito da Cass. 19177 del 2016, in relazione al termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1,comma 62, il quale decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento (o dalla notificazione se anteriore): anche in tal caso affermandosi che su tale previsione speciale, non incide la disposizione di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, laddove stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.”.

7. Se nessun rilievo può, poi, attribuirsi alla circostanza che la notificazione sia avvenuta tramite posta elettronica certificata, atteso il chiaro tenore letterale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, il principio acceleratorio che è sotteso nelle disposizioni che fanno decorrere i termini dell’impugnazione dalla comunicazione da parte dell’Ufficio, e cui si è ispirato il legislatore nella materia dello stato d’adottabilità – anche in riferimento ai termini in cui deve essere fissata l’udienza di discussione delle impugnazioni – trova la sua ratio nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione dell’assetto relativo allo stato di minore, senza sacrificare, come si è esposto, l’esercizio del diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo, ad un modesto maggior impegno.

8. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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