Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29301 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2017, (ud. 14/11/2017, dep.06/12/2017),  n. 29301

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 22/9/2014, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a R.N. di pagare a C.G. la somma portata da cinque assegni. La Corte territoriale ha evidenziato che il C., pur non risultando prenditore o giratario dei titoli, aveva fornito la prova della promessa di pagamento in suo favore, laddove il R. non aveva provato l’insussistenza del rapporto fondamentale, ritenendo credibile la testimonianza dell’Avv. A.M. ed insussistente la dedotta sua incapacità a deporre, avendo egli, in precedenza, rinunciato al mandato conferitogli dal C., in virtù del quale aveva sottoscritto il ricorso in monitorio. Per la cassazione della sentenza, R.N. ricorre in base a due motivi, con cui deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., artt. 1988 e 2697 c.c. e art. 111 Cost., comma 6, ed omesso esame di fatto decisivo. C.G. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

2. La denunciata violazione dell’art. 246 c.p.c., nella ritenuta capacità a deporre dell’Avv. A., è insussistente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare si identifica con il solo interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l’azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, e non anche con l’interesse di mero fatto che il testimone possa, in concreto, avere a che la causa sia decisa in un certo modo (Cass. n. 21418 del 2015; n. 2075 del 2013). Non è, pertanto, fondata la deduzione dell’incapacità a testimoniare dell’Avvocato riferita alla riscossione della parcella per l’attività professionale svolta, in quanto lo stesso non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l’intervento, sia pur soltanto ad adiuvandum nel processo (Cass. n. 16151 del 2010; n. 4984 del 2001).

3. Nè sussiste incompatibilità tra l’ufficio di testimone e quello del difensore, che, come nella specie, abbia rinunciato al mandato prima di deporre. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16151 del 2010 cit., con richiami a giurisprudenza costituzionale e penale; cfr. da ultimo Cass. penale 28/03/2017, n. 22954) richiamata, anche, in seno alla decisione, non sussiste l’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell’ambito del medesimo giudizio se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone, mentre non vi è base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero, come nella specie, l’esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo. Anche in questa sede civile, va ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche.

4. Le ulteriori censure investono direttamente profili inerenti all’apprezzamento della prova (ritenuta attendibilità del teste A. ed inidoneità delle deposizioni Ru. e P. a sorreggere le tesi dell’odierno ricorrente, che, con condotta ritenuta singolare, avrebbe smarrito i titoli già compilati senza chiederne l’ammortamento, provvedendo a denunciarne lo smarrimento il giorno prima della data di emissione del primo degli assegni), il che costituisce giudizio di puro merito, e sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi che ha ravvisato raggiunta la prova non già del rapporto fondamentale (cui allude il ricorrente laddove lamenta la mancata dimostrazione del “perchè e per quale motivo, a quale titolo”) ma della consegna degli assegni all’intimato (assegni che secondo la trascrizione della deposizione contenuta nel ricorso, erano stati e compilati e sottoscritti dal R. nello studio professionale del teste) e dunque della promessa di pagamento in suo favore (Cass. n. 15688 del 2013) con conseguente presunzione di esistenza del rapporto anzidetto, propria della promessa unilaterale, ex art. 1988 c.c..

5. Da ultimo, il ricorrente non tiene conto che il controllo di legittimità sulla motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente ratione temporis, consente di denunciare solo l’anomalia motivazionale, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, semprecchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, e, beninteso, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), vizi che, nella specie, non sono ravvisabili.

6. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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