Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29300 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12573/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Polis S.p.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Valerio Freda, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Venezia

n.11 presso l’Assonime (avv. Nicola Pennella);

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Cecere,

presso cui elettivamente domicilia in Avellino alla via Pescatori

n.137;

– controricorrente –

e

M.A., difensore di P.A. nel giudizio di

ottemperanza;

-intimato-

avverso l’ordinanza n. 86/01/12 emessa dalla Commissione Tributaria

Provinciale di Avellino, pubblicata il giorno 1/2/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/10/2018 dal

Consigliere Andreina Giudicepietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Polis S.p.A.), ricorre, in via straordinaria ex art. 111 Cost., con tre motivi avverso P.A. ed M.A., difensore di P.A. nel giudizio di ottemperanza, per la cassazione dell’ordinanza n. 86/01/12, pubblicata il giorno 1/2/2012 e non notificata, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che ha definito il giudizio di ottemperanza, liquidando in favore di P.A. le spese del procedimento.

2. Con l’ordinanza impugnata la C.T.P. di Avellino esponeva che P.A. aveva proposto ricorso per l’annullamento delle iscrizioni ipotecarie su alcuni immobili di sua proprietà a garanzia del credito relativo ad IVA, IRAP e IRPEF per l’anno di imposta 2002, come riportato nella cartella esattoriale notificata in data 2/3/2006.

All’udienza del 10/7/2007 l’Agenzia delle Entrate dichiarava di non aver effettuato lo sgravio, nonostante l’efficacia esecutiva della cartella fosse stata sospesa, per cui la C.T.P. accoglieva il ricorso, annullando l’iscrizione ipotecaria e compensando le spese di lite.

Successivamente veniva introdotto il giudizio di ottemperanza, volto all’esatto adempimento della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, che la C.T.P. accoglieva con sentenza del 2/10/2011, nominando un commissario ad acta.

La C.T.P., quindi, con l’ordinanza impugnata, rilevato che la parte ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta esecuzione della cancellazione dell’iscrizione, liquidava in suo favore le spese processuali.

3. La società ricorrente censura l’ordinanza della C.T.P. limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, sulle quali si sarebbe definitivamente pronunciata la C.T.P. di Avellino con la sentenza emessa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70.

Secondo la ricorrente, l’ordinanza, quindi, risulterebbe abnorme e, assumendo un contenuto decisorio, sarebbe impugnabile in Cassazione ex art. 111 Cost.

4. A seguito del ricorso, P.A. resiste con controricorso, mentre M.A. è rimasto intimato, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso in data 16 maggio 2012.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. Invero, l’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza, per la cui impugnazione la legge tributaria non prevede altro rimedio, è impugnabile, alla luce di precisi orientamenti di questa Corte (vedi Cass. sent. n. 00481/2003; n. 3435/2005; n. 11352/2012; ord. n. 16086/2017), con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e, allorchè, pronunciando sul diritto al rimborso delle spese processuali, assume, malgrado la formula adottata, contenuto decisorio.

Sempre preliminarmente deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del difensore, M.A., poichè l’impugnativa riguarda esclusivamente il capo relativo alla liquidazione delle spese.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti ove il gravame riguardi la regolamentazione delle spese processuali, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (ex multis Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014 Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015 Sez. 3 -, Sentenza n. 21248 del 20/10/2016).

1.2. Passando ai motivi di ricorso, con il primo l’Equitalia Sud S.p.A. denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.P. di Avellino, nell’accogliere il ricorso in ottemperanza della sig. P., ha statuito in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con la sentenza n. 477/01/10, divenuta definitiva prima dell’emissione dell’ordinanza de quo.

Secondo la ricorrente, si sarebbe formato un giudicato “esterno” sulla statuizione in ordine alle spese processuali, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, artt. 91,92,156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la C.T.P. di Avellino, con l’ordinanza oggetto di impugnazione, ha nuovamente statuito in ordine alle spese del giudizio di ottemperanza, già regolate in via definitiva con la sentenza n. 477/01/10.

Secondo la ricorrente “l’ordinanza è abnorme perchè, una volta definito il giudizio di ottemperanza con sentenza e provveduto anche alla regolamentazione delle relative spese”, il giudice non ha più alcun potere di modificare la decisione adottata in sentenza con la successiva ordinanza di chiusura del procedimento, come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza n. 28299/2009.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la C.T.P. di Avellino non ha esposto i motivi che hanno determinato la revisione della compensazione delle spese processuali contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio di ottemperanza.

1.3. I motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente; il secondo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del primo e del terzo.

1.4. La fattispecie in esame ha origine dalla statuizione di condanna della società ricorrente alle spese in favore di P.A., contenuta nell’ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza, emessa successivamente alla sentenza n. 477/01/10, divenuta definitiva, che aveva già compensato le spese di lite.

Costituisce principio pacifico che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere sulle stesse e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme (vedi sent. n. 28299/2009 e, in tema di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017).

Nel caso in esame, effettivamente la C.T.P. di Avellino risulta aver compensato le “spese procuratorie, sussistendone giusti motivi con riferimento anche all’oggetto specifico delle controdeduzioni della società convenuta”.

La statuizione si riferisce evidentemente alla disciplina delle spese processuali del giudizio di ottemperanza e non poteva essere modificata successivamente con l’ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 8, la quale è “un provvedimento a carattere meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione di provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sull’istanza di ottemperanza, a norma del medesimo D.Lgs., art. 70, comma 7, e di quelli eventualmente adottati dal commissario ad acta” (Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 06/07/2012; vedi anche Sez. 5, Ordinanza n. 3804 dei 16/02/2018).

Ne consegue che tale ordinanza non può incidere in alcun modo sulla sentenza posta in esecuzione, neanche limitatamente alla disciplina delle spese del procedimento di ottemperanza, sulla quali la sentenza si sia già pronunciata.

1.5. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, comportano la cassazione senza rinvio dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio di ottemperanza, che è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza di potere, (vedi sent. n. 16786/2018 in tema di liquidazione delle spese in favore della parte rimasta contumace).

La controricorrente va condannata al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

In considerazione della carenza di legittimazione passiva, nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti di M.A., che è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo; cassa l’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio di ottemperanza; condanna parte controricorrente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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