Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2930 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2930 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1133-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ELEFANTE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABIO BENINCASA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 237/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 18/11/2009;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.1133/2011
FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, l’Agenzia
delle Entrate procedeva al controllo automatizzazione della dichiarazione
dei redditi, relativa all’anno di imposta 2003, presentata da Elefante
Antonio, esercente la professione di ingegnere, rilevando l’omesso
versamento dell’Irap. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento

Contro la cartella di pagamento Elefante Antonio proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con
sentenza del 21.2.2008.
L’Agenzia delle Entrate

proponeva appello, rigettato dalla

Commissione tributaria regionale con sentenza del 18.11.2009.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con unico motivo,
deducendo ” omessa , insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia art.360 n.5 cod.proc.civ. “, nella parte in cui la C.T.R.
ha omesso di esaminare i fatti specifici illustrati nell’atto di appello della
Agenzia delle Entrate, indicativi della sussistenza di una autonoma
organizzazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La motivazione svolta nella sentenza impugnata è generica e priva
di reale contenuto argomentativo, esaurendosi nel richiamo alla sentenza
della Corte cost. n.156 del 2001 e nella trascrizione di una massima della
giurisprudenza di legittimità. In particolare il giudice di appello omette di
esaminare lo specifico motivo di censura dedotto nell’atto di appello con
cui l’Agenzia delle Entrate indica, quale fatto sintomatico della esistenza
di una autonoma organizzazione, la circostanza che, dal quadro RE della
dichiarazione dei redditi, risulta che il contribuente, per svolgere la
propria attività, si è avvalso delle prestazioni professionali di terzi
soggetti, ai quali ha corrisposto, nell’anno di imposta, la somma di euro
34.231.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione

tributaria

regionale

della

Campania

in

diversa

per la somma di euro 11.348, comprensiva di sanzioni.

composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese di
questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle
spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa

Così deciso il 23.11.2017.

31)\

composizione.

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