Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2930 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 20103/12) proposto da:

S.G., (c.f.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. Francesca Bonatto e dall’avv. Massimo Ozzola; con

domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Germanico

n. 172, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N., (c.f.: (OMISSIS)); T.M. (c.f.:

(OMISSIS));

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 2457/2011 della Corte di Appello di Venezia;

deliberata il 25/10/11; depositata il 15/11/11; non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Barbara Silvagni, con delega dell’avv. Massimo Ozzola,

per il ricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. propose ricorso affinchè fosse accertato e dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 bis c.c., della proprietà di un’area, facente parte del mappale (OMISSIS) del fol. (OMISSIS) del catasto terreni in (OMISSIS), catastalmente intestata a B.N. ed a T.M., adiacente ad altro suo appezzamento, ma di fatto separata dal restante mappale da una recinzione; l’area in questione era occupata da un terrapieno, con funzione di sostegno del terreno sovrastante del ricorrente e, nella parte terminale, era anche interessata dal percorso di una stradina di passaggio conducente anche ad altri fondi. I B. – T. si opposero all’accoglimento della domanda, negando innanzi tutto che l’apposizione della recinzione avesse il significato di abbandono di parte della proprietà dell’area, atteso che essa era stata posta in essere per aderire alle prescrizioni comunali di arretramento del fronte del lotto, al fine di far costruire una strada agraria, poi non realizzata; contestarono altresì i presupposti della usucapione speciale. Lo S. svolse allora, in via subordinata, domanda di usucapione ordinaria, unendo la durata del proprio possesso con quello del suo dante causa, di cui era successore legittimo. Il Tribunale accolse la domanda subordinata.

Svolsero appello principale i coniugi B. – T. e gravame incidentale lo S. (insistendo per l’usucapione speciale): tale ultima impugnazione fu dichiarata inammissibile per tardività nella proposizione; il primo appello venne invece accolto, ritenendo la Corte di Appello di Venezia che le prove versate in atti non fossero concludenti nel senso divisato dall’originario attore.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso lo S. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; i B. – T. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo si sostiene che la motivazione della Corte di Appello sarebbe stata omessa o insufficiente laddove ritenne non provato il corpus possessionis nonostante una corretta valutazione delle emergenze processuali (deposizioni testimoniali; accertamenti del consulente di ufficio; foto dei luoghi allegate alla stessa) avrebbe dovuto condurre all’accertamento in questione; con il secondo motivo viene fatto valere l’identico vizio, al quale si aggiunge, sempre in ordine al possesso utile all’usucapione, la denuncia di violazione degli artt. 1158 – 1163 c.c. e art. 1170 c.c., per non aver valorizzato, il giudice dell’impugnazione, il fatto incontroverso e significativo di un animus derelinquendi, costituito dall’apposizione di una recinzione in modo da escludere la fascia di terreno poi interessata dall’attività di sfalcio d’erba del ricorrente (da ricondurre appunto ad un’attività di possesso) e per aver, al contrario, attribuito valore prevalente al fatto che ai piedi della scarpata oggetto di pretesa usucapiente vi fosse un viottolo che serviva ed era utilizzato anche da terzi proprietari per accedere ai loro fondi, non considerando invece che il transito da parte del padre del ricorrente e, successivamente, da parte di quest’ultimo, si sarebbe dovuto configurare come riaffermazione di una signoria di fatto (anche) sul tracciato viario e non solo come un possesso attinente alla sola servitù di passaggio, così che il transito saltuario da parte di terzi sarebbe risultato del tutto irrilevante.

p. 2 – I primi due motivi sono inammissibili in quanto i vizi attinenti alla motivazione, così come sono stati formulati, sono diretti non già a far emergere una menda del percorso argomentativo del giudice dell’appello, quanto a contestarne i risultati ai quali peraltro la Corte del merito è pervenuta esaminando tutti gli elementi di giudizio (da qui l’esclusione della omessa motivazione); traendone conseguenze logicamente discendenti dalle premesse poste (così impedendo che la motivazione fosse contraddittoria) e dando compiutamente conto delle scelte valutative (così da escludere la denunciata insufficienza della motivazione); quanto alle, genericamente poste, violazioni o false applicazioni delle norme invocate, le stesse non vengono svolte in modo da far emergere il vizio contemplato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che non viene spiegato in qual modo il giudice dell’appello avrebbe male identificato i confini applicativi delle norme (da cui il vizio di violazione di legge) nè per quale ragione avrebbe fallacemente ricondotto la fattispecie concreta a quella contemplata dalla norma di riferimento.

p. 2.a – Va aggiunto che neppure sussiste la ineluttabilità logica della interpretazione suggerita, atteso che la segregazione della parte di fondo per effetto della recinzione aveva una origine e ragione giustificativa ben precise – rinvenibili nella volontà di aderire al provvedimento comunale prodromico alla realizzazione di una strada, poi non realizzata – dunque non univocamente interpretabili come espressione di un animus derelinquendi il transito su un viottolo ai piedi della scarpata altrettanto univocamente non poteva essere interpretato come esercizio di un potere di fatto corrispondente alla proprietà, ben potendo essere valutato come esercizio di fatto di una servitù di passaggio anche a favore di terzi; la valutazione infine delle testimonianze non è sindacabile in sede di legittimità – in disparte il già escluso vizio di motivazione – a meno di non voler lumeggiare addirittura un vizio revocatorio nella loro lettura da parte del giudice di secondo grado (vedi annotazioni sull’avverbio “talvolta” a fol. (OMISSIS) del ricorso).

p. 3 – E’ infine inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., il terzo motivo, con il quale parte ricorrente si duole della dichiarata inammissibilità del proprio appello incidentale, sostenendosi in proposito la non applicabilità della sospensione dei termini feriali laddove gli stessi debbano essere calcolati a ritroso: ciò in presenza di una consolidata interpretazione di legittimità conforme a quanto sostenuto in sentenza – Cass. Sez. 3, n. 5435/1999; Cass. Sez. 2. n. 12044/2010; Cass. Sez. 2, n. 3132/2012 – e dell’assenza, nel motivo, di valide ragioni per contrastarla.

p. 4 – Non v’è materia per provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio, sulla base della soccombenza, non avendo svolto difese le parti intimate.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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