Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 293 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 10/01/2011), n.293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25252-2006 proposto da:

D.G. (OMISSIS), L.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.I., NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8621/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, 11^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 28/7/2005, depositata il 26/08/2005, R.G.N.

26745/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26 agosto 2005 il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da D.G. avverso la pronuncia con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile e improcedibile la domanda volta a ottenere da N. I. e da Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. il ristoro dei danni subiti in un incidente verificatosi in (OMISSIS), ha condannato gli appellati al pagamento in favore dell’attrice della somma di L. 1.617,54, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio di appello, compensando integralmente tra le parti quelle del primo grado.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, D.G. formulando due motivi e notificando l’atto a N.I. e a Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè di numerose altre norme, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla compensazione delle spese del primo grado del giudizio disposta in maniera affatto apodittica, in violazione del criterio della soccombenza nonchè del principio per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

2 Le critiche sono infondate.

Mette conto rilevare che, nei giudizi ai quali, ratione temporis, non si applica la L. 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l’art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, la decisione di provvedere in tal senso non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi di mancanza assoluta di motivazione – integrando siffatta ipotesi gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 92 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993) ovvero di enunciazione di ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioè a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. civ., 11 febbraio 2008, n. 3218).

Peraltro le ragioni giustificatrici del provvedimento di compensazione ben possono desumersi dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito, di talchè l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare l’adottata regolazione delle spese di causa (Cass. civ. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598).

Nella fattispecie la ratio decidendi della compensazione delle spese del primo grado è chiaramente da rapportarsi all’accidentato iter del giudizio di merito, determinato dall’assegnazione, imputabile all’attore, di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.

La motivazione dunque c’è e non è palesemente arbitraria.

3 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 93, 112 e 132 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, con riferimento alla mancata distrazione delle spese di causa espressamente chieste nell’atto di appello.

4 Anche tali censure sono prive di consistenza.

Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito in termini definitivi ed appaganti che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. E tanto sul rilievo che non può la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma e che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un. 7 luglio 2010, n. 16037).

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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