Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29299 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/11/2019), n.29299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 33538-2018 proposto da:

D.B.D.G., quale procuratore del sig. D.B.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA, 44, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTI MARIO, rappresentato e difeso da

se stesso;

– ricorrente –

contro

DoBANK SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 22562,12018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del febbraio 2003, Di Bella Alfio evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il Banco di Sicilia, S.p.A, esponendo di avere contratto con Sicilcassa un prestito agrario e che l’istituto aveva preteso la costituzione in pegno delle somme erogate a tale titolo, a garanzia di posizioni debitorie che l’attore ed alcuni congiunti avevano nei confronti della banca. Aggiungeva che, con lettera del 21 febbraio 2000, quest’ultima aveva chiesto l’estinzione delle posizioni debitorie avvertendo l’attore e i congiunti che diversamente avrebbe provveduto ad incamerare le somme depositate nei libretti al portatore costituiti in pegno. Deduceva che il Banco di Sicilia S.p.A. aveva acquisito le attività e le passività di Sicilcassa e che Capitalia era subentrata a titolo universale al Banco di Sicilia trasferendo a “Banco di Sicilia società per azioni” il ramo di azienda “Banco di Sicilia”. Ciò premesso chiedeva dichiararsi la nullità della costituzione in pegno delle somme portate dai libretti di deposito, con la condanna di Capitalia e “Banco di Sicilia società per azioni” alla restituzione della complessiva somma di Euro 87.874,44, oltre interessi e rivalutazione;

si costituiva il Banco di Sicilia S.p.A., che chiedeva il rigetto della domanda;

il Tribunale di Catania, con sentenza dell’11 gennaio 2007, dichiarava la nullità degli atti di costituzione in pegno delle somme portate dai libretti di deposito a risparmio specificati in citazione, condannando i convenuti alla restituzione della somma richiesta;

avverso tale sentenza proponeva appello il Banco di Sicilia insistendo per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva riformarsi la sentenza per omissione di pronunzia, per non avere il primo giudice dichiarato d’ufficio la nullità della intera operazione posta in essere attraverso il collegamento negoziale tra i prestiti agrari e i consequenziali atti di costituzione in pegno, con condanna dell’appellato alla restituzione della somma oggetto di mutuo;

si costituiva D.B.A., chiedendo il rigetto dell’impugnazione e spiegando appello incidentale per la condanna dell’istituto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

la Corte d’Appello di Catania con sentenza del 27 luglio 2015 rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, con condanna di Banco di Sicilia alla rifusione delle spese di lite;

avverso tale statuizione proponeva ricorso per cassazione doBank S.p.A. (quale nuova denominazione di Unicredit Credit Management Bank S.p.A, in forma italiana Unicredito Gestione Crediti società per azioni-Banca per la gestione dei crediti ovvero UGC Banca S.p.A.) affidandosi a due motivi. Resisteva con controricorso D.B.A. che illustra con memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., chiedendo la distrazione delle spese processuali;

questa Corte, con sentenza del 25 settembre 2018 dichiarava inammissibile il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, omettendo di provvedere sulla richiesta di distrazione formulata con il controricorso e con la memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

l’avvocato D.B.D.G., quale procuratore di D.B.A. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. fondato su un unico motivo. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si deduce l’omessa pronunzia sulla istanza di distrazione degli onorari rilevando che in tal caso il rimedio esperibile, in assenza di una indicazione legislativa, sarebbe quello del procedimento di correzione degli errori materiali. Nel caso di specie il difensore del controricorrente avrebbe chiesto la distrazione delle spese processuali per il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (rectius 93 c.p.c.);

il ricorso è stato proposto anche per conto della parte sostanziale rappresentata dal difensore. Trova applicazione il principio secondo cui nell’ipotesi di omessa pronunzia sull’istanza di distrazione sensi dell’art. 93 c.p.c. il rimedio è quello del procedimento di correzione di errore materiale (Cass. 29 marzo 2018 n. 7876);

il ricorso deve essere proposto anche per conto della parte sostanziale rappresentata dal difensore (Cass. Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011 (Rv. 618859 – 01) deve trovare accoglimento nei termini indicati in dispositivo, attesa la mancata pronunzia sulla istanza di distrazione.

P.Q.M.

dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 22562-2018, depositata il 25 settembre 2018 da questa Corte di Cassazione, nella causa avente NRG 12800-2016 venga corretto aggiungendo dopo le parole “in favore del controricorrente”, “da distrarsi in favore dell’avvocato D.B.D.G. ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”;

dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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