Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29298 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/11/2019), n.29298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4173-2018 proposto da:

SEGNO ASSOCIATI DI VIETRI & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DALMAZIA 10, presso lo studio dell’avvocato MENNA ALFONSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASCA ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPAGNA (SA), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95, presso

lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MELCHIONDA MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

la società “Segno Associati di Vietri & C” con delibera dell’8 marzo 1988 riceveva incarico dal Comune di Campagna di redigere la progettazione dell’arredo urbano e dell’immagine grafica del predetto Comune. Con successiva convenzione del 6 agosto 1992 venivano definite le modalità di pagamento dell’importo dovuto e, a causa dell’inadempimento dell’amministrazione comunale, la “Segno Associati di Vietri & C” otteneva il decreto ingiuntivo n. 344 del 1993 dal Tribunale di Salerno per il pagamento del compenso per l’incarico di progettazione;

con atto di citazione del 2 marzo 1993, il Comune di Campagna impugnava il decreto ingiuntivo e il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1794 del 2002 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, riconoscendo, però, l’ingiustificata diminuzione patrimoniale della ricorrente ed il corrispettivo arricchimento senza causa dell’amministrazione comunale, con conseguente condanna al pagamento di somme a titolo di indebito arricchimento. Sulla base di tale decisione l’amministrazione comunale versava l’intera somma dovuta;

con atto di appello del 10 dicembre 2010 il Comune impugnava la ii decisione del Tribunale di Salerno e la Corte d’Appello con sentenza n. 711 del 2005, in parziale accoglimento della impugnazione, revocava i capi da due a sette della sentenza di primo grado, ritenendola affetta da ultrapetizione in quanto la pretesa creditizia dell’intimante si fondava su una causa petendi diversa da quella posta a base del decreto ingiuntivo, che si riferiva ad una obbligazione contrattuale, fondata su delibere di incarico, mentre la decisione riguardava l’ipotesi di arricchimento senza causa. Alcun provvedimento veniva adottato riguardo all’eventuale obbligo di restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione di primo grado;

con atto di citazione del 2 maggio 2006 il Comune di Campagna richiedeva la restituzione delle somme corrisposte;

si costituiva “Segno Associati di Vietri & C” eccependo la avvenuta acquiescenza da parte dell’amministrazione comunale, rilevando che alcuna condanna alla restituzione poteva derivare dalla decisione del 24 novembre 2005 della Corte d’Appello di Salerno e, comunque, l’infondatezza della domanda, e spiegava domanda riconvenzionale;

il Tribunale di Salerno con sentenza del 2 novembre 2010 riconosceva la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società ed avente ad oggetto l’arricchimento senza causa dell’amministrazione comunale e, conseguentemente, rigettava la domanda dell’ente pubblico;

con atto di appello del 10 dicembre 2010 il Comune impugnava la decisione lamentando l’errato rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento, contestando l’effetto interruttivo che il primo giudice aveva attribuito alla sentenza di primo grado, sentenza n. 1794 del 2002, poichè si tratterebbe di decisione non relativa all’azione proposta. Si costituiva la società chiedendo il rigetto del gravame e spiegando appello incidentale in ordine all’accertamento del quantum;

la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 4 luglio 2017, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda di ripetizione proposta dal Comune di Campagna condannando l’appellata alla restituzione delle somme a suo tempo versate dalla amministrazione. La Corte territoriale, dichiarava prescritta la pretesa ex art. 2041 c.c. e rilevava che il giudizio conclusosi davanti al Tribunale con la sentenza n. 1794 del 2002, avendo ad oggetto una azione contrattuale, diversa rispetto alla domanda di arricchimento, non era idonee ad interrompere il decorso del termine di prescrizione;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la “Segno Associati di Vietri & C” affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Campagna.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce l’omesso riconoscimento dell’effetto interruttivo della sentenza del 5 giugno 2002 del Tribunale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con conseguente errato computo del termine di prescrizione dell’azione di indebito arricchimento. In particolare il termine iniziale del calcolo decennale della prescrizione era stato fatto risalire al 6 agosto 1992, data della convenzione di conferimento dell’incarico. La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare non interrotto il termine di prescrizione a seguito di una pluralità di eventi e, in particolare, la pubblicazione della sentenza del Tribunale del 5 giugno 2002, la quale, pur decidendo ultra petita, aveva comunque condannato il Comune di Campagna al pagamento di somme a titolo di indebito. Conseguentemente da tale momento la società non avrebbe avuto più interesse ad agire per ottenere un diritto già acquisito. In quella decisione il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della società al compenso per la prestazione ritenendo provato il conferimento dell’incarico, la esecuzione della obbligazione e l’utilitas acquisita dall’amministrazione;

con il secondo motivo si lamenta la violazione l’art. 2041 c.c. in ordine alla natura sussidiaria dell’azione di ingiustificato arricchimento, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo la ricorrente l’azione di arricchimento è azionabile quando il giudice abbia dichiarato l’altra azione improponibile, non avendo il danneggiato altro mezzo per farsi indennizzare del pregiudizio subito, ma non anche quando sia intervenuta la soddisfazione di chi abbia agito per l’indennizzo. Pertanto, solo a seguito della decisione di appello del 24 novembre 2005 era nuovamente sorto in capo alla società l’interesse al pagamento per le proprie competenze con conseguente interruzione del termine i prescrizione;

il primo motivo è fondato sulla base di quanto segue:

la circostanza che la decisione del Tribunale n., 1794/02 sia stata adottata ultra petita non è contestabile in questa sede perchè acclarata dalla Corte di Appello nella sentenza n. 711/05 passata in giudicato;

una volta che il giudice della prima causa ha pronunciato ultra petita sulla domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c. la pendenza del giudizio sino alla pronuncia di appello ed al passaggio in cosa giudicata ha determinato comunque l’effetto interruttivo c.d. istantaneo del corso decennale della prescrizione atteso che il diritto è stato riconosciuto. Nello stesso modo ha prodotto l’effetto di cui all’art. 2945 c.c., comma 2, cioè l’effetto sospensivo (c.d. effetto interruttivo permanente) del corso della prescrizione;

il momento interruttivo istantaneo (pronuncia della sentenza di primo grado) per effetto della litispendenza, ha operato sino alla sentenza di appello che ha dichiarato la novità della domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c. così come sostenuto dalla società ricorrente;

l’effetto sospensivo o interruttivo permanente si ricollega, invece, alla pendenza del processo anche se esso viene definito con una pronuncia di rito, giacchè l’art. 2945 c.c., comma 2, ricollega il venir meno di esso solo alla pronuncia di rito di estinzione, in quanto ricollegata ad inattività della parte (Cass. n. 22002 del 2012 e n. 22238 del 2007). Ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

in secondo luogo, l’esclusione del titolo contrattuale seguita al primo giudizio non preclude l’esperibilità dell’azione ai sensi dell’art. 2041 c.c., trovando applicazione il principio secondo cui “l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell’infondatezza dell’azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all’attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l’indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per “petitum” e per “causa petendi” e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018 (Rv. 649133 – 01);

un problema si pone, però, rispetto all’estensione del giudicato dall’azione contrattuale a quella di arricchimento ingiustificato;

infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, come è noto, hanno ritenuto ammissibile l’introduzione di una domanda di arricchimento nell’ambito del giudizio di adempimento contrattuale, con la conseguenza che il giudicato restitutorio sulla non debenza della somma, potrebbe estendersi anche al titolo di cui all’art. 2041 c.c., atteso che l’ampiezza della possibilità di modifica della domanda è proporzionale ai limiti oggettivi del giudicato. In tal senso vanno richiamate due decisioni delle Sezioni Unite:

la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque 11 connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo (Cass. Sez. U, n. 12310 del 15/06/2015);

e nello stesso senso, più di recente è stato affermato che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass. Sez. U. n. 22404 del 13/09/2018);

orbene, nel primo giudizio si è formato un giudicato in rito sulla novità della domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c. Questo ha comportato l’effetto che il giudicato sulla domanda contrattuale non si è esteso alla domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., perchè quella domanda è stata ritenuta nuova e questo indipendentemente dalle aperture delle Sezioni Unite;

avendo il giudice dell’appello dichiarato la novità della domanda ha implicitamente escluso che il giudicato nascente dalla propria pronuncia potesse estendersi anche alla domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c.;

pertanto, la decisione va cassata con rinvio, poichè erroneamente la Corte d’Appello non ha riconosciuto l’effetto interruttivo della prescrizione, affermando, al contrario, che la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa si fondava su una pretesa prescritta;

al contrario, il credito azionato sensi dell’art. 2041 c.c. non è prescritto, perchè la sentenza del Tribunale del 2002 ha interrotto il termine di prescrizione per quanto si è detto, sino alla decisione della corte territoriale di Salerno;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al primo motivo, mentre il secondo è assorbito; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell’azione, nodi che dovrà evidentemente sciogliere il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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