Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29297 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29297
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5252-2011 proposto da:
G.M.O., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domicilialo in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1327/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 25/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. M.O.G. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Messina, depositata il 25.10.2010, resa nel giudizio tra essa ricorrente e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
2. il ricorso non risulta essere stato depositato (cfr certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 8.3.2011);
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..
3. trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008);
4. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011