Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29297 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13064/11 R.G. proposto da:

D. & G. Trademarks s.r.l. con socio unico (già GADO

s.r.l. con socio unico), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Briguglio e

Gianluca Boccalatte del foro di Milano, elettivamente domiciliata in

Roma alla via Germanico n.146, presso l’avv. Ernesto Mocci;

-ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/15/10 emessa dalla Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione 15, depositata in data 30

novembre 2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2018

dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

udito l’avv. Eugenio Briguglio per la società ricorrente, che ha

chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, e l’Avvocato

dello Stato Bruno Dettori per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società D. & G. Trademarks s.r.l. con socio unico (già GADO s.r.l. con socio unico) ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 128/15/10 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 15, depositata in data 30 novembre 2010 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per la restituzione della somma di Euro 947.331,50, versata dalla società a titolo di ravvedimento operoso ai fini IVA per il periodo d’imposta 2006, ha accolto l’appello dell’Ufficio, compensando le spese di lite.

La società contribuente sosteneva che, avendo l’Ufficio negato l’esperibilità del ravvedimento operoso, ne conseguiva il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto versato a tale titolo.

La C.T.P. di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente.

Con la sentenza impugnata la C.T.R. della Lombardia affermava l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio, sufficientemente chiaro e specifico nelle censure alla sentenza di primo grado; rilevava che, non risultando applicabile il ravvedimento operoso, quanto versato dal contribuente doveva essere restituito o compensato con quanto ancora dovuto; riteneva che, nel caso specifico, quanto versato dalla GADO s.r.l. a titolo di ravvedimento operoso doveva essere portato in deduzione da quanto complessivamente dovuto a titolo di sanzione per il tardivo versamento, la cui debenza era stata accertata dalla stessa C.T.R., con diversa pronuncia.

2. La società ricorrente censura la sentenza della C.T.R., insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell’appello; inoltre deduce plurime violazioni di legge (la violazione dell’art. 2909 c.c., avendo i giudici d’appello ritenuto vincolante la pronuncia della C.T.R. sulla sanzione per il ritardato pagamento, quando ancora non era divenuta definitiva, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 8, dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 1241 c.c. e ss., per avere la C.T.R. escluso il diritto al rimborso, pur avendo riconosciuto un indebito oggettivo, ed aver ritenuto fondata l’eccezione di compensazione dell’Amministrazione, quando il contro-credito dell’Agenzia era oggetto di un separato giudizio, non ancora definito).

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la C.T.R. della Lombardia non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, eccepita dalla contribuente, che aveva evidenziato come l’atto di appello non contenesse un’idonea confutazione delle argomentazioni dei primi giudici, ma solo la reiterazione delle tesi già sostenute dall’Amministrazione in primo grado.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato la nullità/illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha esteso al presente giudizio gli effetti della sentenza n. 127/15/10 della C.T.R. della Lombardia, ancorchè non passata in giudicato, in violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza, emessa nella causa relativa all’impugnativa dell’atto di contestazione delle sanzioni e non ancora passata in giudicato, spiegasse un’efficacia vincolante ai fini del presente giudizio, negando il rimborso di quanto versato a titolo di ravvedimento operoso, sul presupposto che risultasse incontestabilmente dovuta la sanzione per il ritardato pagamento dell’imposta.

Con il terzo ed il quarto motivo, la società ricorrente ha denunciato l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo che il versamento per il ravvedimento operoso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge vigente ratione temporís, costituisse un indebito oggettivo, ha escluso il diritto al rimborso, ritenendo fondata l’eccezione di compensazione dell’Amministrazione, in ciò violando sia le norme sull’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), sia quelle sulla compensazione (art. 1241 c.c. e ss. – 1243 c.c.) e la L. n. 212 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, il controcredito opposto in compensazione dall’Agenzia delle Entrate sarebbe quello relativo alla sanzione per il ritardato versamento dell’IVA per l’anno 2006, contestato nella sua esistenza dalla società ed ancora sub iudice.

Successivamente, con le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, richiesta reiterata dal difensore in udienza.

1.2. Ritiene il Collegio che la richiesta della ricorrente possa essere accolta, poichè, evidentemente, il passaggio in giudicato della sentenza n. 127/15/10 della C.T.R. della Lombardia ed il definitivo rigetto del ricorso relativo all’atto di contestazione delle sanzioni, con sentenza emessa in data odierna da questo Collegio, fa venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l’interesse delle stesse al presente ricorso.

“Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.” (Sez. 3, Sentenza n. 14267 del 08/06/2017).

1.3. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese dell’intero giudizio, attesa la natura della controversia e la definizione della stessa a seguito della successiva formazione del giudicato sull’impugnativa dell’atto di contestazione delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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