Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29296 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28371-2010 proposto da:

B.S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCI MAURO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso il provvedimento R.C. 15410/2010del TRIBUNALE di ROMA

dell’11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. In una controversia promossa da B.S.A. per conseguire una prestazione previdenziale (ricalcolo della pensione di reversibilità) in regime internazionale, il Tribunale di Roma ha dichiarato, con ordinanza pronunciata n. 1.11.2010, a seguito di eccezione proposta dall’Inps, la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Trieste; al riguardo ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero; ha ritenuto che, nella specie, il luogo di residenza della assicurata (in (OMISSIS)) in precedenza faceva parte del territorio italiano, cosicchè “si tratta pur sempre di passaggio di residenza da un luogo facente parte del territorio italiano ad uno facente parte del territorio estero”, ha infine reputato che il luogo di residenza attuale dell’assicurata facesse parte della circoscrizione del Tribunale di Trieste, come si evinceva dal fatto che la prestazione in godimento era gestita dall’Inps di (OMISSIS);

2. B.S.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, arbitrariamente e in contrasto con la realtà, il Giudice di merito ha ritenuto la ricorrente residente nell’ambito della circoscrizione di (OMISSIS) prima del trasferimento all’estero;

ella in realtà era nata ed era residente in (OMISSIS) e, pur tenute presenti le vicende politiche relative a tale territorio, non poteva parlarsi di un trasferimento all’estero e, comunque, non vi era stata la sua residenza in Italia secondo i confini attuali;

ha chiesto quindi che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Roma;

l’Inps ha depositato procura;

la Corte ha pronunciato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., a seguito di relazione del P.G. ex art. 380 bis c.p.c.;

3. il proposto regolamento è fondato, in quanto risulta evidente che il giudice a quo ha erroneamente attribuito rilievo all’emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte della sede Inps di (OMISSIS);

occorre infatti tenere presenti anche le disposizioni interne dell’Inps, richiamate nei ricorso, sulla ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche pensionistiche dei residenti all’estero, che prevedono la competenza della sede di (OMISSIS) per le pensioni in regime internazionale relative alla (OMISSIS);

quanto alla prova da parte della ricorrente delle circostanze evidenzianti la competenza del giudice adito, deve osservarsi che un onere della prova a carico dell’attore sussiste, anche nelle ipotesi dì incompetenza inderogabile, solo nei limiti in cui egli faccia riferimento a fori speciali e non al residuale foro generale (cfr, Cass., nn. 4116/1987; 6632/1999), sicchè, in effetti, ciò che nella specie rileva è che l’Inps non ha affatto fornito la prova della previa residenza dell’assicurata nell’attuale territorio italiano, in quanto solo in tal caso sarebbe configurabile il trasferimento all’estero previsto dall’attuale testo dell’art. 444 c.p.c., comma 1;

del resto, che non possa essere equiparata al trasferimento previsto dalla norma appena richiamata la vicenda della perdita della sovranità italiana su determinati territori è evidenziato anche dal fatto che, rispetto a tali territori, non è applicabile la determinazione di competenza individuata nei “tribunale (…) nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza”, la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente sita in (OMISSIS)), in caso di non operatività del criterio della residenza dell’attore, è stata già affermata da questa Corte (cfr, Cass., n. 3273/1992), in analogia a quanto previsto per le controversie di lavoro in caso di non operatività dei fori speciali (ex art. 413 c.p.c., penultimo comma, il cui riferimento al foro generale delle persone fisiche non esclude, se del caso, l’applicabilità del foro generale delle persone giuridiche: cfr. Cass., nn. 9321/1996; 4707/1998);

4. il ricorso va dunque accolto;

le spese di questo procedimento vengono regolate, come da dispositivo, in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; condanna l’Inps alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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