Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29296 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/11/2019), n.29296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2374-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE MACCARI,

123, presso lo studio dell’avvocato PORFIDIA VINCENZO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACEA SPA, MOPI COSTRUZIONI 2001 SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5785/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

C.S. nell’ambito del rapporto di somministrazione idrica in favore della propria abitazione sita in Roma, riceveva nell’anno 2005, la bolletta da parte del gestore ACEA, dell’importo di circa Euro 6000, dopo avere fornito su richiesta del somministrante una lettura aggiornata del contatore e ciò in quanto le precedenti bollette erano state emesse sulla base di consumi presuntivi. C. contestava l’esorbitante consumo, sia nei confronti di ACEA, che della società costruttrice “MOPI Costruzioni 2000” la quale aveva effettuato la voltura dopo che aveva usufruito dell’utenza per le necessità idriche del cantiere, per la costruzione di un intero compendio immobiliare composto da quattro porzioni di villino. Lamentava l’erroneità del valore dei consumi indicati nell’atto di voltura;

si costituivano le società convenute le quali contestavano la domanda;

il Tribunale di Roma con sentenza del 9 dicembre 2009 rigettava la domanda, rilevando che, dal verbale del 2 gennaio 2004, risultava il consumo dell’utenza alla data di voltura, e che tale lettura era stata confermata, sia dalla prova testimoniale, che da una successiva verifica eseguita nell’anno 2005;

C.S. con atto di citazione del 16 marzo 2010 impugnava la sentenza e si costituivano le società convenute contestando il gravame;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 15 settembre 2017 rigettava l’appello condannando il C. al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.S. affidandosi a due motivi. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.

Considerato che:

la Corte d’Appello rileva che il contratto di utenza idrica ha natura privatistica per cui grava sul gestore l’onere di provare la prestazione eseguita ove agisca per l’esatto adempimento e quantificare il servizio fornito, mentre spetta all’utente la prova del fatto estintivo della pretesa. Aggiunge la Corte che l’appellante ha dedotto un consumo esorbitante, ma tale elemento presuntivo non è sufficiente per dimostrare che il conteggio era errato “perchè il regime giuridico probatorio fa cadere sull’utente l’alea della causa ignota e l’odierno appellante non è riuscito a provare, senza alcuna ombra di dubbio, le proprie deduzioni”. In secondo luogo riconosce che dai verbali di accesso, dalla prova testimoniale e dalle valutazioni del consulente di parte, emerge certamente una “differenza rispetto ai consumi “parola incomprensibile”, ma tali elementi “non riescono ad imputare la medesima (cioè differenza o incongruità) ad una ben precisa circostanza di fatto determinante ed esimente per l’utente”;

con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 2697 c.c. perchè il giudice di appello non avrebbe seguito la regola di giudizio stabilita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite n. 13533 del 2001) omettendo di considerare il principio della vicinanza della prova e addossando all’utente l’onere di provare un fatto negativo, costituito dal non funzionamento del contatore;

con il secondo motivo si deduce la violazione agli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, riguardo al giudizio di attendibilità dei testi escussi. La valutazione sarebbe priva di ogni argomentazione e non sarebbe spiegata la ragione per cui tale prova sarebbe stata preferita rispetto al fatto positivo contrario, costituito dai consumi esorbitanti;

il primo motivo è inammissibile poichè parte ricorrente non ha dedotto e documentato di avere sottoposto al giudice di appello la questione relativa al cattivo funzionamento del contatore. Trova applicazione il principio secondo cui “il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017, Rv. 646645 – 01);

d’altra parte il ricorrente non ha depositato nel proprio fascicolo la sentenza di primo grado e questo non consente alla Corte di legittimità di prendere in esame le argomentazioni del Tribunale, cui la Corte territoriale rinvia, al fine di esprimere una valutazione in ordine alla correttezza giuridica delle argomentazioni del primo giudice;

il secondo motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Parte ricorrente, inoltre, lamenta la violazione l’art. 112 c.p.c. senza individuare il fondamento della censura e senza illustrare, trascrivere o allegare il tenore dei motivi relativi alla valutazione delle prove operata dal Tribunale, al fine di eventualmente dedurre un’omessa pronunzia su uno o più motivi di appello. Peraltro, i rilievi mossi alla sentenza di secondo grado riguardano le argomentazioni, seppure scarne, ma esistenti, con le quali la Corte territoriale dichiara di condividere la motivazione di primo grado. Sotto tale profilo, come già evidenziato con riferimento al primo motivo, il ricorrente omette di riprodurre il tenore della decisione del Tribunale, salvo brevi frasi nella esposizione del fatto, in tal modo violando l’art. 366 c.p.c., n. 6 e ciò anche riguardo alla localizzazione del documento all’interno del fascicolo di legittimità Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto all’irrituale deduzione delle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., al di fuori dei criteri individuati da Cass. S.U. n. 16598 del 2016. Tale decisione, in motivazione, consente di dedurre la violazione della prima disposizione solo nel caso in cui si lamenti che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e abbia giudicato in contraddizione con il disposto della norma, giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Nel caso di specie, al contrario, la violazione è illustrata come censura rispetto alla valutazione operata dal primo giudice, riguardo alle prove proposte dalle parti, per avere attribuito maggior forza di convincimento ad alcune, piuttosto che ad altre. Tale attività è certamente consentita dall’art. 116 c.p.c. che riguarda proprio il tema della “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese perchè la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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