Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29295 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27065-2010 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIZIA

ROSARIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA ABC SOS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3077/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.4.08, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Damizia Rosaria che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’inammissibilità del 2^ motivo e per il rigetto

del 1^ motivo del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 17.4.2008 – 13.11.2009 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame proposto dalla Cooperativa ABC SOS srl nei confronti di F.A., limitò alla somma di Euro 28.198,54, oltre accessori, il risarcimento del danno da perdita di retribuzione per illegittima esclusione dalla posizione di socio lavoratore di cooperativa riconosciuto a favore dell’appellato dalla sentenza di prime cure;

a sostegno del decisum, per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale precisò che era necessario limitare l’importo del risarcimento al periodo “anzidetto”, ossia a quello “indicato nell’atto introduttivo dalla data del provvedimento di esclusione illegittimo (1997) al 2001”:

avverso l’anzidetta sentenza F.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l’intimata Cooperativa ABC SOS srl non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione sulla limitazione del risarcimento danni al 2001;

2.1 la doglianza è manifestamente infondata, risultando assolutamente perspicua nella sentenza impugnata la correlazione tra la disposta limitazione de risarcimento e il lasso di tempo a cui si riferiva la domanda così come svolta nell’atto introduttivo del giudizio;

2.2 il riferimento svolto dal ricorrente alle disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 è inammissibile, non essendo stato denunciato il vizio di violazione di tale legge e, comunque, inconferente, vertendosi in tema non già di licenziamento illegittimo di lavoratore subordinato, ma di risarcimento danni da illegittima esclusione dalla posizione di socio lavoratore di cooperativa (e collocandosi temporalmente la vicenda per cui è causa prima dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, la quale peraltro, all’art. 2, esclude espressamente l’applicabilità della norma invocata);

3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione, assumendo che nelle conclusioni dell’atto d’appello non si riscontrava di limitare il periodo del risarcimento al 2001 e richiamando il principio secondo cui l’atto d’appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione;

3.1 il mezzo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto dei motivi di appello, nel mentre le sole conclusioni, quali trascritte, di richiesta di integrale rigetto di ogni domanda avversaria non sono evidentemente dimostrative dell’assenza di qualsivoglia doglianza sul punto e, comunque, non sono tali da escludere la ricomprensione nelle medesime della domanda, di minore portata, di riduzione della somma liquidata;

4. in definitiva il ricorso va rigettato; non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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