Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29295 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24493-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO, 61, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GENTILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO VALENSIN;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1152/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro in merito ad una sentenza della Corte d’Appello di Torino;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente rilevando altresì che “l’ufficio non risulta essersi costituito in giudizio”;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,22,27 e 53, in quanto la sentenza della CTR sarebbe nulla in ragione della mancata notifica dell’appello o comunque per la mancata prova della stessa;

considerato che, secondo questa Corte, nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Cass. n. 23793 del 2018; Cass. n. 9769 del 2008);

considerato che la sentenza della CTR non si è attenuta al suddetto principio laddove, dopo aver rilevato che “l’ufficio non risulta essersi costituito in giudizio”, non ha controllato la presenza in atti dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’appello, che anche la parte contribuente ammette non essere presente nel fascicolo d’ufficio;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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