Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29294 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26765-2010 proposto da:
I.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO
SERGIO NATALE EDOARDO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 814/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
30/01/09, depositata il 12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30.1 – 12.11.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da N.I. nei confronti della Poste Italiane spa avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda dello I. diretta al riconoscimento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso fra le parti per il periodo 13 – 30.7.1999 e stipulato, ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, così come integrato dall’accordo collettivo del 25.9.1997, alla stregua di quanto disposto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie”;
a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto, in espressa adesione alla giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di specie non fosse necessaria l’indicazione del nome del lavoratore sostituito e che l’unico presupposto per l’operatività della clausola pattizia è costituita dall’assunzione nel periodo dalla stessa indicato;
avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale I. N., previa ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimata Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte dei ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
3. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 8 CCNL Poste del 1994 e della L. n. 230 del 1962, art. 1 assumendo che non può ritenersi modificato il principio generale che l’assenza del lavoratore che si va a sostituire deve essere individuata ex ante e indicata nel contratto;
con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 8 CCNL Poste del 1994 in connessione con la L. n. 230 del 1962, art. 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23 assumendo che il datore di lavoro, in caso di contestazione, ha l’obbligo di dimostrare che l’assunzione è avvenuta con riferimento alla specifica ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, ossia che le assenze per ferie abbiano determinato o abbiano potuto determinare difficoltà nell’espletamento del servizio;
4. le doglianze svolte sono contrarie al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non può ritenersi che l’ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato debba rispettare la prescrizione di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. B, per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 18293/2007; 8446/2009) e che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale dei termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, cosicchè l’unico presupposto per la sua operatività è costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 26678/2005; 13457/2006; 6913/2009);
le argomentazioni svolte dal ricorrente non configurano valide ragioni per discostarsi dai suddetti principi, cosicchè i motivi non possono trovare accoglimento;
6. non si ravvisano le condizioni per disporre la revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio;
7. in definitiva il ricorso deve essere rigettato;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011.
Così deciso in Roma, il 28 dicembre 2011