Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29292 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23587-2010 proposto da:

F.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio

dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VITIELLO ERNESTO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI

CALIULO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 654/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

4.6.09, depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato Clementina Pulli (per delega avv.

Antonella Patteri) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 4.6.2009 – 12.5.2010 la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di prime cure e in dichiarato dissenso dall’orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, rigettò le domande svolte dagli odierni ricorrenti o loro danti causa e dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico, negata dall’Inps, conseguenti all’applicazione de prepensionamento previsto dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4 convertito in L. n. 11 del 1996;

avverso tale sentenza della Corte territoriale F.G., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo; l’intimato Inps non ha svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con sentenza n. 17822/2003 (seguita da altre conformi: cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5146/2004; 6227/2004; 16835/2005), questa Corte di legittimità ha enunciato il principio secondo cui, in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, il D.L. n. 501 del 1995, art. 4 convertito nella L. n. 11 del 1996, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione, con lo stesso concessa, della anzianità contributiva, ovvero della età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa;

la questione è stata ulteriormente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 12720/2009, in motivazione), che hanno affermato: “E’ giurisprudenza costante dei giudici di legittimità che in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, il D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito nella L. n. 11 del 1996, deve essere interpretato nel senso che il beneficio con tale disposizione riconosciuto non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacchè – nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto – viene accreditata la contribuzione figurativa … . Ragioni di nomofilachia inducono queste Sezioni Unite a ribadire il principio sopra enunciato non essendo state prospettate ragioni nuove capaci di metterne in dubbio la validità”;

la natura figurativa della contribuzione rende irrilevante, contrariamente all’avviso della sentenza impugnata, che, con altra pronuncia (cfr, Cass., n. 515/2007), questa Corte abbia ritenuto che gli oneri a carico delle aziende non riguardano la contribuzione, ma vanno riferiti solo all’anticipazione dei ratei pensionistici, mancando ogni previsione in ordine ai versamenti di ulteriori contributi previdenziali;

del pari inconferente è il richiamo fatto nella sentenza impugnata all’importo dell’autorizzazione alla spesa contenuto nel ridetto art. 4, comma 7 riguardando tale autorizzazione la spesa a carico dello Stato (nello specifico il Ministero del Tesoro), laddove gli oneri relativi all’erogazione del maggior importo pensionistico ricadono sull’Ente erogatore, ossia sull’Inps;

3. in definitiva il ricorso deve essere accolto, siccome manifestamente fondato;

la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che pronuncerà conformandosi ai suindicati principi e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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