Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29292 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8102/2019 R.G. proposto da:

E.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Fabrizio VINCENZI, presso il cui studio

legale sito in Savona, alla via Guidobono, n. 8/2, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/05/2017 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal notaio E.G. con riferimento all’atto con cui G.C. cedeva l’intera quota di partecipazione al capitale della società “Vetreria F.lli G. di G.C. & C. s.n.c.” con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello agenziale qualificando l’atto come cessione di azienda in quanto la cedente G. possedeva l’intero capitale sociale della ditta ceduta, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 e non in misura fissa, come invece corrisposto in sede di registrazione dell’atto.

2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la nullità del giudizio di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., avendo la CTR omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonchè per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c..

2. Nel controricorso la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto.

3. L’eccezione è fondata e va accolta.

4. Invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 06/03/2017 e, quindi, il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., applicabile al caso di specie, maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere lunedì 08/10/2017, a tale data prorogato ex art. 155 c.p.c., comma 4, il termine scadente domenica 07/10/2017. E’ quindi chiaramente tardivo il ricorso in quanto spedito per la notificazione in data 21/02/2019.

5. Al riguardo nel ricorso l’ E. ha sostenuto che l’appello venne notificato alla parte personalmente e non al difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado e che quest’ultimo era venuto a conoscenza dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate soltanto anni dopo la sua proposizione, precisando nella memoria del 03/07/2020 che il ricorso d’appello venne notificato presso l’indirizzo di un difensore (avv. Montirolo) diverso da quello (avv. Vincenzi) costituito nel giudizio di primo grado e che in tale indirizzo (via Palmieri n. 55) nè il ricorrente nè il suo difensore avevano eletto domicilio.

5.1. Orbene, tali deduzioni sono smentite dal tenore della delega rilasciata dal contribuente all’avv. Vincenzi per il giudizio di primo grado, riprodotto per autosufficienza nel controricorso, in cui l’ E. dichiara che “Elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato Marianna Montarolo, in via Palmieri n. 54, Torino”, ovvero nel luogo dove, per stessa ammissione del ricorrente, è stata correttamente effettuata la notifica dell’atto di impugnazione.

6. Non è quindi ipotizzabile alcuna invalidità di quella notifica ma, in ogni caso, anche ove per mera ipotesi si volesse accedere alla tesi sostenuta nel ricorso, si perverrebbe alla medesima conclusione in quanto nella specie non sarebbe neppure applicabile il disposto di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2 alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “(…) l’esecuzione, in violazione della disposizione di cui all’art. 330 c.p.c., comma 1, della notifica dell’atto di appello alla parte personalmente nel suo domicilio reale, e non al procuratore costituito presso il quale essa abbia eletto domicilio, se integra una delle nullità previste dall’art. 327 c.p.c., comma 2, non ha tuttavia la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace, non legittimando quindi la proposizione oltre l’ordinario termine annuale dell’impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7316 del 29/03/2006, Rv. 589770 – 01).

3. Si è peraltro precisato che “In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1308 del 19/01/2018, Rv. 646916 – 01).

7. Orbene, quella che qui si sta ipotizzando è indubitabilmente un caso di nullità della notificazione del ricorso in appello (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 01, secondo cui “La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica (…)”) ed il ricorrente non ha neppure indicato delle circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla (ipotizzata) nullità della notificazione dell’impugnazione.

5. Da ultimo ritiene il Collegio di dover rilevare come l’affermazione fatta dal ricorrente nella memoria (ultima pagina), secondo cui la CTP di Torino, nel giudizio di impugnazione promosso dal Vullo, in proprio e quale legale rappresentante della società cessionaria “Vulgas di V.F. & F.lli s.n.c.”, avverso l’avviso, pure al medesimo notificato dall’Agenzia delle entrate, di rettifica e liquidazione della maggiore imposta dovuta per l’atto a rogito del notaio E., “concedeva termine all’infrascritto procuratore per impugnare avanti a questa codesta Ecc. Suprema Corte la sentenza n. 372/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino in data 6 dicembre 2016”, è clamorosamente smentita dal contenuto dell’ordinanza della predetta CTP, prodotta dallo stesso ricorrente unitamente alla memoria, giacchè dalla stessa risulta che quella Commissione si era limitata ad ordinare “alla parte ricorrente di depositare copia del ricorso in cassazione che andrà a depositare comprensivo del deposito e dell’iscrizione a ruolo”.

5. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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